Definiti i principi contabili per i bilanci 2018

Modificati gli OIC su certificati verdi, warrant e derivati di copertura

Di Silvia LATORRACA

La Fondazione OIC ha pubblicato, nella giornata di ieri, 28 gennaio 2019, la versione definitiva degli emendamenti ai principi contabili OIC 7 (I certificati verdi), OIC 28 (Patrimonio netto) e OIC 32 (Strumenti finanziari derivati), che erano stati rilasciati in bozza il 1° agosto 2018 e sottoposti a consultazione fino al 1° ottobre 2018.
Si definisce, quindi, in questo modo, il set di principi contabili nazionali applicabili ai fini della imminente campagna bilanci.

Tutti gli emendamenti pubblicati si applicano, infatti, ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2018 o da data successiva.
Gli eventuali effetti derivanti dalla loro applicazione possono essere rilevati prospetticamente ai sensi dell’OIC 29.

In via preliminare, pare utile evidenziare che gli emendamenti non modificano in modo “radicale” le regole contabili contenute nei documenti OIC, che rimangono sostanzialmente confermate nella versione cui abbiamo fatto riferimento nella campagna bilanci 2017, ovvero quella conseguente alla c.d. post-implementation review, cioè l’implementazione dei principi contabili revisionati nel 2016 per recepire le disposizioni normative introdotte dal DLgs. 139/2015 (si veda “Definitivi gli emendamenti ai principi contabili nazionali” del 30 dicembre 2017).

Le modifiche rilasciate ieri attengono, infatti, a fattispecie specifiche, quali i certificati verdi, i warrant e le operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi, che non si riscontrano con frequenza nei bilanci delle imprese.
Per quanto attiene ai certificati verdi, l’OIC ha ritenuto opportuno abrogare il documento OIC 7, in quanto la relativa normativa non trova più applicazione dal 2018.

In relazione ai warrant, invece, è stato modificato il documento OIC 28 (Patrimonio netto), inserendo il paragrafo 41.A, secondo cui “la Nota integrativa include l’informativa sul fair value dei contratti derivati aventi ad oggetto azioni della società per i quali, la determinazione del numero di azioni assegnate ai possessori avviene solo al momento dell’effettivo esercizio dell’opzione”.

A tal riguardo, le motivazioni alla base delle decisioni assunte spiegano che il documento OIC 32 esclude dal proprio ambito di applicazione i contratti derivati aventi ad oggetto azioni proprie e nei principi contabili nazionali non sono presenti indicazioni in merito alla valutazione al fair value dei warrant emessi.
Tali contratti sono considerati componenti di patrimonio netto e rientrano, quindi, nell’ambito di applicazione dell’OIC 28.

L’art. 2427 comma 1 n. 18 c.c. (così come modificato dal DLgs. 139/2015) richiede di indicare in Nota integrativa “le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono”, ma non prevede informazioni circa il fair value dei contratti citati.
Per contro, ad avviso dell’OIC, l’informativa sul fair value dei warrant emessi che prevedono la determinazione del numero di azioni assegnate ai possessori solo al momento dell’esercizio dell’opzione è utile.

Da ultimo, in relazione alle operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi, è stato modificato il documento OIC 32 (Strumenti finanziari derivati) in riferimento al rilascio a Conto economico della riserva in presenza di perdite non recuperabili.

In particolare, sono stati emendati i paragrafi 87.c e 114.c, modificando la voce di Conto economico in cui classificare il rilascio di una riserva considerata non più recuperabile da “D.19.d) – Svalutazioni di strumenti finanziari derivati” a “B.13 – Altri accantonamenti”, per dare evidenza che si tratta di una fattispecie di contratto oneroso.

Le motivazioni alla base delle decisioni assunte spiegano che, ai fini della classificazione a Conto economico, si dovrebbero seguire le regole generali previste dall’OIC 31, che richiederebbe una classificazione in base alla natura del fondo rischi.

Tuttavia, nel caso in esame, potrebbe risultare complesso individuare con precisione tale natura, dovendola ricercare non tanto in un accordo singolo, quanto nella combinazione di due contratti, l’elemento coperto e il derivato di copertura.
È stato previsto, quindi, di indicare i componenti di reddito in esame nella voce B.13, usata per gli accantonamenti a fondi rischi ed oneri che non trovano classificazione in altre voci specifiche.
Per maggiore chiarezza, è stato inserito un esempio illustrativo.

2019-01-29T08:26:28+00:00Gennaio 29th, 2019|News|
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