L’art. 377 del nuovo Codice della crisi d’impresa entra in contrasto con specifiche disposizioni previste per questa tipologia societaria

Di Luciano DE ANGELIS

Gestione dell’impresa nelle mani dei soli amministratori e funzionamento del cda delle srl uniformato a quello delle spa, ma con molti dubbi sul nuovo ruolo del socio. Sono alcune delle rilevanti conseguenze delle modifiche apportate all’art. 2475 c.c. dall’art. 377 del DLgs. recante il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.

L’art. 375 del DLgs. sulla crisi d’impresa e sull’insolvenza prevede che la gestione di ogni tipologia societaria, sia essa una società di persone o qualsiasi tipologia di società di capitali, si svolga nel rispetto delle disposizioni di cui al nuovo art. 2086 comma 2 c.c., cioè con l’espresso dovere, da parte degli amministratori, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche finalizzato alla rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale. Gli amministratori dovranno altresì attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale.

L’art. 377, poi, va oltre, prevedendo che per ogni tipologia societaria (snc, sas, srl, spa, sapa) la gestione dell’impresa spetti esclusivamente agli amministratori. A riguardo, nel quarto comma dell’art. 377 si dispone che tale regola vale anche per le srl, prevedendo, con modifica del primo comma dell’art. 2475 c.c., che anche qui “la gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale”.

La norma tende a replicare nel mondo delle srl quanto previsto dall’art. 2380-bis comma 1 c.c. nella spa. Sennonché, nel mondo delle srl essa entra in netto contrasto con specifiche disposizioni previste per questa tipologia societaria; e, cioè, in primo luogo, con l’art. 2479 c.c., che al comma 1 prevede la possibilità per i soci di decidere sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. Ma le previsioni dell’art. 2475 c.c. finirebbero anche per svuotare di significato quanto stabilito dall’art. 2476 comma 7 c.c., il quale prevede una responsabilità solidale dei soci con gli amministratori quando essi abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

Pare evidente che, qualora la gestione della società spettasse esclusivamente agli amministratori, non vi sarebbe alcuna possibilità né di poter delegare ai soci specifiche scelte che spettano solo agli amministratori, né tantomeno di poter coinvolgere i soci in una responsabilità solidale con l’organo gestorio. Tuttavia né l’art. 2479 c.c., né l’art. 2476 c.c. vengono modificati.

A riguardo si potrebbe tentare una interpretazione in qualche modo “ortopedica”, nel senso di circoscrivere le competenze gestorie “esclusive” degli amministratori all’adeguato assetto organizzativo, ma si tratta probabilmente di una interpretazione “ultra legem”, ossia che andrebbe oltre una esegesi letterale, ovvero oltre quanto il codice civile andrà fra qualche settimana concretamente a disporre.

Da apprezzare, invece, appare il nuovo comma 6 dell’art. 2475 c.c., laddove si prevede che nelle srl si applichi, in merito al funzionamento del consiglio di amministrazione, quanto previsto dall’art. 2381 per le spa. Ciò darà valore normativo a quanto, fino ad oggi, dottrina e prassi notarile (si veda in tema di deleghe quanto previsto, ad esempio, dalla massima I.C.15 del Comitato Triveneto dei Notai) ritenevano in via interpretativa. Nell’ambito dell’art. 2475 c.c, infatti, nulla era previsto in merito alla possibilità di conferire deleghe agli amministratori, ai quali ora, con il richiamo del comma 2 dell’art. 2381 c.c. potrà indiscutibilmente conferirsi delega a condizione che l’atto costitutivo o l’assemblea lo consentano.

Anche il ruolo del presidente del CdA di srl viene meglio definito. Fino ad oggi, infatti, si poteva ipotizzare, ad esempio, che la convocazione del cda potesse avvenire anche da parte di membri diversi dal presidente e, ancora, che quest’ultimo non fosse tenuto a fornire le dovute informazioni in sede di cda sulle materie all’ordine del giorno. Tutti i dubbi sono destinati a cessare con le nuove norme che, con il richiamo espresso nell’ultimo comma dell’art. 2475 c.c., all’art. 2381 c.c., equiparano, seppure, si badi, nei limiti di compatibilità in relazione ai diversi tipi sociali, le norme sul funzionamento dei CdA delle spa e delle srl.