Il Rdc sarà operativo dal mese di aprile, l’accesso al trattamento di pensione anticipata è introdotto in via sperimentale per il triennio 2019-2021
Nella riunione del Consiglio dei Ministri di ieri, il Governo ha finalmente approvato il decreto legge che introduce il redditto di cittadinanza e le pensioni con “quota 100”.
La prima, come riportato anche nelle slide sul provvedimento che il Premier Conte e i Vicepremier Di Maio e Salvini hanno presentato in conferenza stampa, è una misura di reinserimento nel mondo del lavoro che serve a integrare i redditi familiari e che dovrebbe essere in grado di svolgere una doppia funzione, ossia garantire un livello minimo di sussistenza e incentivare la crescita personale e sociale dell’individuo attraverso la libera scelta del lavoro e favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura.
Nel dettaglio il reddito di cittadinanza (Rdc) sarà operativo a decorrere dal mese di aprile 2019 e, per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più pensionati, prenderà la denominazione di Pensione di cittadinanza, quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane.
Il beneficio potrà essere concesso in presenza di determinati requisiti (come ad esempio un valore ISEE inferiore a 9.360 euro e la residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in via continuativa) e decorrerà dal mese successivo a quello della richiesta per un periodo non superiore ai 18 mesi, con possibilità di rinnovo.
Il Rdc è formato da una componente a integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui (valore che dovrà essere moltiplicato per il corrispondente parametro di un’apposita scala di equivalenza), nonché da una somma integrativa per i nuclei familiari che risiedono in abitazioni in locazione, pari all’ammontare del relativo canone annuo, fino a un massimo di 3.360 euro annui.
Tale ultima integrazione potrà essere concessa anche nella misura della rata mensile del mutuo, e fino a un massimo di 1.800 euro annui, ai nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà per il cui acquisto (o costruzione) sia stato contratto un mutuo da parte dei componenti.
Per quanto riguarda invece l’accesso al trattamento di pensione anticipata denominato “quota 100”, il decreto concede l’opzione, in via sperimentale per il triennio 2019-2021 e in presenza di un’età anagrafica pari almeno a 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 38 anni, a coloro che sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata ex L. 335/95.
Con riferimento alle tempistiche di accesso, è previsto, in termini generali, per coloro che hanno maturato i requisiti necessari entro il 31 dicembre 2018, il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019 (1° agosto 2019 per i lavoratori del pubblico impiego). Invece, per coloro che maturano i requisiti di accesso a partire dal 1° gennaio 2019, il diritto al pensionamento anticipato scatta trascorsi tre mesi (sei mesi per i pubblici dipendenti) dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
Si segnala, infine, che la pensione “quota 100” non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza del trattamento pensionistico e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia (ossia 67 anni), con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, fatta eccezione per quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti.