In attesa di ulteriori chiarimenti dell’Agenzia, AssoSoftware fornisce alcune indicazioni operative, ritenendo che le due date debbano coincidere

Di Luca BILANCINI

Con un comunicato stampa diramato nella giornata di ieri, AssoSoftware ha preso posizione su alcuni dubbi interpretativi che sono stati posti all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, al fine di fornire un supporto agli operatori in relazione alla predisposizione delle fatture elettroniche, sollecitando le conferme da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Un primo chiarimento ha riguardato le novità apportate dal DL n. 119/2018 e, in particolare, la circostanza che, avvalendosi della possibilità di trasmettere il documento entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA di riferimento (art. 10del decreto citato), potessero sorgere dubbi in ordine alla data da indicare all’interno del file.

Si ricorda che il novellato art. 21 del DPR 633/72, prevede, al comma 2, lett. g-bis), in vigore dal 1° luglio 2019, che debba essere riportata in fattura la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, nel caso in cui sia differente rispetto a quella di emissione del documento.
Il comma 4 dello stesso articolo dispone altresì che la e-fattura possa essere emessa entro dieci giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. Nella relazione illustrativa al decreto viene motivata la decorrenza “posticipata” di tali disposizioni in relazione alla necessità di adeguamento dei sistemi informativi.

Nel frattempo, però, per il primo semestre 2019, sono già in vigore le misure di attenuazione delle sanzioni che prevedono la possibilità di trasmissione del documento entro il termine della liquidazione periodica IVA o, con una riduzione dell’80% della sanzione dovuta, entro il termine della liquidazione IVA successiva (l’applicabilità di tale misura è estesa al 30 settembre 2019 per i soggetti mensili). In tal caso, AssoSoftware ritiene che, con riferimento alle fatture immediate, la data di emissione, presente all’interno del documento, debba coincidere con la data di effettuazione dell’operazione.

Sempre restando alle novità del DL fiscale di fine anno, l’associazione delle software house, ribadisce, con riferimento alle fatture ricevute, come l’annotazione del documento sul registro IVA possa essere effettuata in una qualsiasi data compresa tra quella di emissione e il giorno 15 del mese successivo, con riferimento al mese in cui l’operazione è stata effettuata.

AssoSoftware prende posizione anche con riferimento alla procedura di “reverse charge interno”, ritenendo che possa essere considerata corretta la “semplice registrazione contabile del documento integrato”, evidenziando, quindi, nei registri IVA l’avvenuta integrazione e portando in conservazione esclusivamente il documento d’acquisto ricevuto.

In realtà l’Agenzia delle Entrate si era espressa sull’argomento nella FAQ n. 38, contenuta nelle risposte ai quesiti sulla fatturazione elettronica pubblicate il 27 novembre 2018. Richiamando i chiarimenti contenuti nella circolare n. 13/2018, l’Amministrazione finanziaria aveva suggerito la possibilità di predisporre un’autofattura “contenente sia i dati necessari per l’integrazione, sia gli estremi della stessa”. In questo modo il documento sarebbe potuto transitare dal Sistema di Interscambio e, ove il soggetto avesse aderito al servizio di conservazione dell’Agenzia, avrebbe potuto essere portato automaticamente in conservazione.
Sempre in tema di autofatture AssoSoftware ha reso noto di essere in attesa di ricevere chiarimenti in ordine alle diverse fattispecie relative alle differenti tipologie di acquisto.

L’Associazione ha, infine, consigliato agli operatori sanitari che emettono fatture “miste”, contenenti sia dati da inviare al Sistema “TS” (che attualmente non devono essere fatturate in formato elettronico) che prestazioni di tipo differente, di procedere con la fatturazione separata di tali spese.