Per il cessionario o committente l’esercizio del diritto consegue al possesso del documento

Di Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA

L’art. 1 comma 6 del DLgs. 127/2015, nella versione risultante dalle modifiche dell’art. 10del DL 119/2018, consente al cedente o prestatore di emettere fatture, senza sanzioni, entro i termini per la liquidazione dell’imposta. Se le fatture sono emesse entro la seconda liquidazione successiva, invece, le sanzioni previste si riducono dell’80%.

La possibilità appena descritta, per il cedente o prestatore, si riverbera anche sui tempi per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA in capo al cessionario o committente.
La detrazione dell’IVA è ammessa solamente se, oltre al ricorrere del presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione (come determinato ex art. 6 del DPR 633/72), il cessionario o committente è in possesso di una valida fattura di acquisto (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018).
Pertanto, l’acquirente dovrà in primo luogo avere cura di verificare che la fattura sia stata validamente emessa in formato XML.

Al riguardo, va rammentato che coloro che ricevono fatture in modalità “cartacea” sono tenuti ad accettarle solamente se esse sono emesse entro il 31 dicembre 2018. Se, invece, l’emissione è avvenuta a far data dal 1° gennaio 2019, le sole fatture che costituiscono titolo per la detrazione dell’IVA sono quelle emesse in formato XML. Nel caso di fattura cartacea recante una data di emissione successiva al 31 dicembre 2018, la fattura si intende non emessa (art. 1 comma 6 del DLgs. 471/97).

Se la fattura elettronica è validamente emessa, il diritto alla detrazione IVA non viene meno ed esso decorre dal momento in cui il cessionario o committente viene in possesso del documento elettronico.
Tale momento può, ovviamente, variare a seconda che la fattura sia ricevuta avvalendosi dell’indirizzo PEC o dei canali telematici (per i quali vale la ricevuta di avvenuta consegna) ovvero che la fattura sia stata meramente recapitata nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate (in questo caso vale la data di presa visione, nell’area dedicata, da parte dell’acquirente).

Con le modifiche che l’art. 14 del DL 119/2018 ha apportato al DPR 100/98, la detrazione dell’imposta è ammessa a partire dalla prima liquidazione, riferita al momento di effettuazione dell’operazione, a condizione che la fattura sia stata ricevuta e annotataentro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione.
Essendo possibile per il cedente o prestatore emettere fattura elettronica entro il termine per effettuare la propria liquidazione dell’imposta, senza sanzioni, e avendo il Sistema di Interscambio a disposizione cinque giorni per effettuare i controlli relativi all’invio del documento (ed eventualmente scartare il file XML), l’acquirente ben potrebbe ricevere una e-fattura poco oltre i termini per computare in detrazione l’imposta nella prima liquidazione utile e dover attendere quella successiva.

Stante la disciplina attuale e la possibilità per il fornitore di emettere fattura senza sanzioni entro la prima liquidazione ovvero con sanzioni estremamente ridotte entro la seconda liquidazione, va ulteriormente osservato che – in alcune situazioni – il diritto alla detrazione in capo all’acquirente potrebbe divergere significativamente rispetto al momento di effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi.

Si pensi al caso del cedente o prestatore che liquida l’IVA su base trimestrale e che emette la fattura, per una prestazione di servizi effettuata l’8 gennaio 2019, senza sanzioni, in data 13 maggio 2019 (vale a dire tre giorni prima della scadenza per computare, nella liquidazione periodica, l’imposta gravante sull’operazione). Solamente nei giorni successivi alla data appena indicata sarà possibile, per il cessionario o committente, esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA.

Se il pagamento dell’imposta in rivalsa è già avvenuto al momento di effettuazione (tipicamente, per le prestazioni di servizi), l’effetto complessivo rivalsa-detrazionepotrebbe risultare penalizzante per il cessionario o committente che effettua l’acquisto nell’esercizio di impresa, arte o professione.