Immutati gli obblighi di regolarizzare con autofattura, fatta salva la possibile disapplicazione o riduzione delle sanzioni
Per ovviare ai possibili e fisiologici ritardi dei soggetti passivi in sede di prima applicazione degli obblighi di fatturazione elettronica, l’art. 1 comma 6 del DLgs. 127/2015 consente, per il primo semestre 2019, l’emissione di fatture in formato elettronico oltre il termine ordinario di legge, senza sanzioni, purché le medesime siano emesse entro i termini per effettuare la liquidazione di riferimento (mensile o trimestrale).
La facoltà appena descritta vale certamente per le operazioni con addebito dell’IVA e, stante il richiamo dell’art. 1 comma 6 del DLgs. 127/2015 agli obblighi di fatturazione (e alle relative sanzioni), non dovrebbero esservi dubbi in merito alla possibilità di emettere tardivamente anche le fatture relative ad operazioni esenti, non imponibili oppure senza addebito dell’imposta in rivalsa (es. reverse charge o split payment).
Si ricorda che, in attesa che divengano operative le modifiche all’art. 21 comma 4 del DPR 633/72 (efficaci dal 1° luglio 2019), il termine ordinario per l’emissione delle fatture (ad eccezione delle fatture differite) è ancora dettato dal momento di effettuazione della relativa cessione di beni o della prestazione di servizi.
Dunque, chi riceve in data 7 gennaio 2018 il pagamento (anche parziale) del corrispettivo relativo ad una prestazione è – in termini generali – tenuto ad emettere la fattura entro il giorno stesso (limitatamente alla quota di corrispettivo pagato).
Per coloro che sono soggetti agli obblighi di fatturazione elettronica, l’emissione della fattura è consentita, senza sanzioni, entro:
– il 18 febbraio 2019 (se il prestatore effettua le liquidazioni IVA mensilmente ex art. 1 del DPR 100/98);
– il 16 maggio 2019 (se il prestatore ha optato per le liquidazioni IVA su base trimestrale ex art. 7 del DPR 542/99).
Inoltre, le sanzioni per la tardiva emissione e registrazione della fattura sono ridotte dell’80% se il documento in formato elettronico è emesso entro il termine per effettuare la liquidazione del periodo successivo.
Nell’esempio sopra riportato, quindi, la sanzione verrebbe ridotta dell’80% per le fatture emesse rispettivamente entro:
– il 18 marzo 2019 (se il soggetto passivo effettua le liquidazioni mensilmente);
– il 20 agosto 2019 (se il soggetto passivo effettua le liquidazioni su base trimestrale).
A fronte dei nuovi e più ampi termini per l’emissione delle fatture, il cessionario o committente che, nell’esercizio di impresa, arte o professione, acquista un bene o riceve un servizio da un fornitore che è obbligato ad emettere fattura elettronica dovrà comunque accertarsi che la e-fattura sia validamente emessa.
Opera infatti, per il cessionario o committente, l’obbligo di regolarizzazione di cui all’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97, per la quale si richiede dal 1° gennaio 2019 l’emissione di autofattura in formato elettronico.
L’eventuale omessa regolarizzazione da parte dell’acquirente beneficia anch’essa, ai sensi del già citato art. 1 comma 6 del DLgs. 127/2015, per il primo semestre 2019:
– della disapplicazione delle sanzioni, entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica;
– della riduzione dell’80% delle sanzioni medesime, entro il termine di effettuazione della seconda liquidazione periodica.
Le considerazioni esposte dovrebbero valere anche nel caso in cui l’acquisto avvenga presso un soggetto che non è tenuto ad emettere fattura, come i commercianti al minuto (art. 22 comma 1 n. 1 del DPR 633/72). Nella circostanza, se il cessionario o committente che acquista nell’esercizio di impresa, arte o professione, richiede la fattura, può accadere che il fornitore si avvalga della possibilità di emetterla entro i termini per la propria liquidazione periodica.
In tale situazione, come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nelle FAQ, al momento di effettuazione dell’operazione, allorché viene richiesta la fattura (art. 22 comma 3 del DPR 633/72), sarà sufficiente il rilascio di un documento privo di rilevanza fiscale, ad esempio una quietanza o la semplice ricevuta del POS. Anche per gli acquisti presso commercianti al minuto, però, in assenza di emissione (e ricezione) della fattura richiesta, dovrebbe essere presumibilmente esperibile il ricorso alla procedura di autofatturazione di cui al citato art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97.
Se la fattura viene emessa “tardivamente” dal fornitore o se essa viene prodotta dall’acquirente mediante autofattura, il diritto alla detrazione dell’IVA non viene meno, fermo restando che è possibile esercitare il diritto solamente a decorrere dal momento in cui si è in possesso del documento (elettronico) di acquisto. L’esercizio del diritto, quindi, nella nuova disciplina, potrebbe divergere ancor più significativamente rispetto al momento di effettuazione della cessione o prestazione.