Confermata l’abrogazione dell’integrativa speciale, sostituita dalla sanatoria di errori formali senza però RW

Di Alfio CISSELLO

Il testo del Ddl. di conversione del decreto legge 119 del 2018, approvato ieri in via definitiva dalla Camera, contiene nel complesso poche novità riguardo alla definizione delle liti.

In primo luogo, possiamo confermare che, dalle diverse definizioni, sono esclusi gli avvisi bonari, così come i contribuenti che sono stati destinatari di atti istruttori nell’ambito di indagini a tavolino, senza che sia stato notificato l’accertamento.

Poi, per le definizioni esistenti, salvo una eccezione relativa ai processi di Cassazione, le date che fungono da spartiacque per accedere alla sanatoria non sono state postergate: rimane quindi la data del 24 ottobre 2018 (di entrata in vigore del decreto), entro cui, per fruire della definizione, avrebbe dovuto essere notificato l’accertamento (i termini, in tal caso, sono per diversi contribuenti ormai spirati, posto che occorreva definire entro lo scorso 23 novembre), avrebbe dovuto essere consegnato il processo verbale di constatazione o avrebbe dovuto essere notificato il ricorso introduttivo.

Relativamente alla definizione delle liti, che è quella più intaccata dalle modifiche, rimane non solo la necessità che, come appena detto, il ricorso introduttivo sia stato notificato entro il 24 ottobre, ma la menzionata data continua ad essere l’unico parametro per verificare l’entità dello sconto da definizione.

Così, rimane confermato che se, al 24 ottobre 2018, il contribuente ha vinto in primo grado, spetta lo stralcio del 60% delle imposte (lo sconto, in sede di conversione, è stato innalzato: prima era del 50%) e di sanzioni e interessi, essendo indifferente che, dopo, sia stata depositata la sentenza, di segno contrario, della Regionale.

Per i processi “iscritti” in primo grado senza che ci sia stata la sentenza, c’è, oltre allo sconto di sanzioni e interessi, anche lo sconto del 10% dell’imposta (prima non era previsto nulla).
La locuzione “iscritti” sembra indurre ad affermare che, per lo sconto del 10%, sia necessario che, al 24 ottobre 2018, sia avvenuta anche la costituzione in giudizio (oppure, ma il punto sarà oggetto di successivi esami, che, comunque, la costituzione in giudizio sia avvenuta).

Poi, si aumenta, di 5 punti percentuali, lo sconto sulle imposte che spetta se, al 24 ottobre 2018, il contribuente risulta avere vinto in Regionale (passa dall’80% all’85%).
Nella soccombenza ripartita (si pensi ad un ricorso contro un avviso di accertamento la cui pretesa sia stata ridotta dal giudice), occorre distinguere la quota di atto annullata da quella confermata. Ora, ciò è precisato in via espressa dal legislatore.

Invece, se il processo in Cassazione è pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, e il contribuente ha vinto in tutti i gradi di giudizio precedenti (non è necessaria, tecnicamente, la doppia conforme), si ha lo sconto pari al 95% delle imposte.

Di poco (o, spesso, di nessun) impatto sono le modifiche alle altre forme di definizione:
– nell’adesione ai verbali, si specifica che sulle rate successive alla prima spettano gli interessi legali, e non i più gravosi interessi del DM del 2009 (lo stesso è stato affermato dalle Entrate nei provvedimenti attuativi relativi alla definizione di accertamenti e inviti);
– nella rottamazione dei ruoli, si prevede che, per le rate che scadranno dal luglio 2019, un ritardo nei pagamenti contenuto in cinque giorni non farà più saltare la definizione (espressamente si prevede che, presentata la domanda di definizione, è possibile l’ottenimento del DURC).

Come ultima considerazione, si conferma l’abrogazione della dichiarazione integrativa speciale, e la sua sostituzione con la sanatoria degli errori formali, che, si presume, sarà foriera di dubbi interpretativi. Al momento, l’unico dato certo è che saranno escluse le violazioni sul quadro RW.