Chi ha iniziato ad applicare il regime di vantaggio nel 2015 può transitare dopo un triennio

Di Paola RIVETTI

Con la risposta ad interpello n. 72, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate prende posizione rispetto alla questione del passaggio dal regime di vantaggio (ex DL 98/2011) al regime forfetario (ex L. 190/2014).

Si ricorda che l’introduzione del regime forfetario dal 2015 aveva comportato una riorganizzazione dei regimi agevolati in vigore fino al 31 dicembre 2014, per i quali veniva disposta in blocco l’abrogazione. Tuttavia, per i soggetti che applicavano il regime di vantaggio, la L. 190/2014 (art. 1 comma 88) aveva previsto la possibilità di:
– continuare ad applicare detto regime fino alla naturale scadenza (compimento del quinquennio ovvero del trentacinquesimo anno di età);
– oppure transitare nel regime forfetario fruendo, altresì, dell’aliquota del 5% per gli anni che residuavano alla fine del quinquennio dall’inizio dell’attività.

Con un successivo intervento normativo (DL 192/2014, conv. L. 11/2015), veniva consentita l’applicabilità del regime di vantaggio ancora per il 2015 da parte dei soggetti che in tale anno avevano iniziato l’attività (come alternativa al forfetario che, per tale anno, aveva limiti di ricavi/compensi inferiori agli attuali, da 15.000 a 40.000 euro).

Sul punto, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2015 n. 67 aveva precisato che, per effetto della proroga disposta dal DL 192/2014, il regime di vantaggio aveva cessato di essere un regime naturale per i soggetti che ne possedevano i requisiti, divenendo un regime facoltativo opzionale, espressione di una specifica scelta del contribuente.

Posto tale quadro, non era chiaro se, effettuata la scelta di permanere nel regime di vantaggio fino a scadenza naturale avvalendosi della facoltà riconosciuta dalla L. 190/2014, il soggetto potesse successivamente transitare ad un altro regime prima del decorso del quinquennio di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011, oppure se detto periodo residuo fosse vincolante.
Con la risposta all’interpello di ieri, viene fissato lo spartiacque del 31 dicembre 2014:
– coloro che hanno iniziato ad applicare il regime di vantaggio entro tale data, possono transitare al regime forfetario, benché si siano avvalsi della possibilità prevista dalla L. 190/2014 di continuare ad applicare il regime di vantaggio;
– coloro che hanno iniziato ad applicare il regime di vantaggio dopo tale data (ossia nel 2015, ultimo anno in cui poteva essere scelto), possono transitare al regime forfetario dopo un triennio (2015-2016-2017).

Conseguentemente, è stato ammesso il transito al regime forfetario dal 2018 rispetto ad un soggetto che aveva iniziato l’attività nel 2014 in regime di vantaggio, continuativamente applicato fino al 2017. Inoltre, nella fattispecie, può essere applicata la tassazione ridotta al 5% ancora per il 2018, ultimo anno residuo al compimento del quinquennio agevolato dall’inizio dell’attività.
La risposta chiarisce definitivamente la questione, sulla quale l’unico documento di fonte ufficiale disponibile era giunto a conclusioni opposte. Si ricorda, infatti, che, rispetto al caso similare di un contribuente che aveva applicato ininterrottamente il regime di vantaggio dal 2013 al 2016, la DRE Veneto, con la risposta all’interpello 29 marzo 2017 n. 907-10/2017, aveva negato l’accessibilità al regime forfetario per l’anno 2017 in quanto vincolato al regime di vantaggio precedentemente iniziato.