Con il DL fiscale più rapido anche l’esercizio della detrazione IVA

Di Luca BILANCINI e Emanuele GRECO

Il decreto legge n. 119/2018, confermando di fatto l’entrata in vigore della fatturazione elettronica “generalizzata”, con una limitazione delle sanzioni applicabili, riforma l’impianto normativo IVA in tema di emissione e annotazione delle fatture emesse nonché in tema di detrazione dell’imposta.

Il novellato art. 21 comma 4 del DPR 633/72, a decorrere dal 1° luglio 2019, consente l’emissione della fattura entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Atteso che la fattura elettronica si considera emessa al momento della trasmissione mediante il Sistema di Interscambio, è necessario che anche la trasmissione avvenga entro il nuovo arco temporale.

Chi si avvarrà di questa possibilità dovrà darne evidenza nel documento, specificando – oltre alla data di emissione della fattura – la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo (nuovo art. 21 comma 2 lett. g-bis) del DPR 633/72). Come precisato nella relazione illustrativa al decreto, l’ambito applicativo della norma non è circoscritto alla sola fatturazione elettronica, ma ha valenza generale. L’estensione del termine per l’emissione delle fatture non contrasta, inoltre, con la direttiva 2006/112/CE, né muta il momento di esigibilità dell’imposta, e i termini per la conseguente liquidazione.

Il decreto contiene ulteriori novità, che sono diretta conseguenza della prossima introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica. Esse riguardano, in particolare, il fatto che:
– le fatture emesse potranno essere annotate, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento al medesimo mese (novellato art. 23 comma 1 del DPR 633/72);
– il cessionario o committente potrà esercitare il diritto alla detrazione, entro il 16 di ciascun mese, con riferimento all’imposta emergente dai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (novellato art. 1comma 1 del DPR 100/98).

Viene, infine, abrogata la numerazione progressiva delle fatture stabilita dal previgente art. 25 del DPR 633/72, poiché l’adempimento risulta assolto in via automatica per le fatture elettroniche trasmesse mediante il SdI.
Si tratta di novità che avranno certamente un impatto significativo sui processi contabili. Occorre, inoltre, sottolineare come, in assenza di una decorrenza espressa, queste ultime disposizioni dovrebbero risultare in vigore già dal 24 ottobre 2018 (giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DL 119/2018), benché, come detto, anche leggendo la citata relazione illustrativa al decreto, risulti chiara l’intenzione del legislatore di riferirle alla generalizzazione degli obblighi di fatturazione elettronica.

Pare, infine, legittimo interrogarsi sulla possibilità di considerare applicabili le disposizioni in tema di detrazione dell’IVA anche anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 14 del DL 119/2018. Si ricorda che nel corso del 2018, in dottrina e da parte di alcune associazioni di categoria è stata sostenuta l’ammissibilità di computare nella liquidazione del mese precedente le fatture ricevute entro il termine della liquidazione suddetta, se l’esigibilità dell’imposta si è manifestata nel mese precedente.

Seppure la nuova norma non faccia altro che valorizzare alcune tesi interpretative già ritenute applicabili nel corso dell’anno di imposta 2018, appare tuttavia da escludere che la vigente formulazione dell’art. 14 del DL 119/2018 rivesta carattere interpretativo. Stando al contenuto della relazione illustrativa del decreto legge, emerge, infatti, abbastanza chiaramente che la modifica all’art. 1 del DPR 100/98 è conseguenza dei nuovi termini “concessi per la emissione della fattura (…) e dei tempi di recapito della fattura elettronica – la quale potrebbe essere recapitata al cessionario/committente oltre il periodo in cui l’imposta diviene esigibile”, con la finalità di “evitare che il cessionario/committente subisca il pregiudizio finanziario derivante dal rinvio della detrazione”.

A ciò si aggiunga che la stessa relazione illustrativa confermerebbe i chiarimenti in precedenza espressi dall’Amministrazione finanziaria, in tema di dies a quo di decorrenza della detrazione, specificando che, “in base alla normativa vigente (…), a seguito della modifica del termine entro cui il diritto alla detrazione può essere esercitato, il cessionario/committente può detrarre l’imposta, previa registrazione della fattura di cui è in possesso, nella liquidazione relativa al mese in cui la fattura stessa è stata ricevuta”.