Il rinvio del termine di presentazione dei modelli REDDITI 2018 incide anche sulle scadenze degli adempimenti «collegati»

Di Paola RIVETTI

Per effetto dell’art. 1 comma 932 della L. 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), il termine del 30 settembre per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IRAP è prorogato a mercoledì 31 ottobre.

La proroga riguarda anche le altre scadenze relative agli adempimenti “collegati” al termine di presentazione dei modelli REDDITI e IRAP, tra cui, sotto il profilo contabile:
– la compilazione del registro dei beni ammortizzabili e l’annotazione dei componenti rilevanti ai fini della determinazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata, che devono, quindi, essere effettuate, entro la fine del corrente mese;
– la redazione e la sottoscrizione dell’inventario, nonché la stampa su carta dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici o elettronici, oppure la conclusione della procedura di conservazione sostitutiva dei documenti informatici rilevanti ai fini fiscali, che devono essere effettuate entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (ossia, entro il prossimo 31 gennaio 2019).

Venendo agli adempimenti più prossimi, la compilazione del libro cespiti interessa sia i soggetti che tengono tale registro, sia quelli che ne sono esonerati in virtù di disposizioni semplificative. Si ricorda, infatti, che le imprese possono non tenere il libro cespiti ed effettuare le registrazioni relative sul libro giornale, a condizione che:
– le registrazioni siano effettuate nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione;
– su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, siano forniti, in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nel registro (art. 12 del DPR n. 435/2001).
In alternativa, sempre entro il termine e con le modalità previste dall’art. 16 del DPR 600/73, è possibile eseguire le annotazioni relative ai beni ammortizzabili:
– nel libro degli inventari, per i soggetti in contabilità ordinaria;
– oppure, nel registro degli acquisti IVA per le imprese minori (art. 2 comma 1 del DPR n. 695/96).

Invece, i professionisti che hanno optato per la contabilità ordinaria possono non tenere il registro dei beni ammortizzabili, a condizione che le relative annotazioni siano eseguite nel registro IVA acquisti (art. 3 comma 2 lett. c) del DPR n. 695/96). Qualora l’esercente arti e professioni, avvalendosi delle semplificazioni di cui al DPR 435/2001, non tenga neppure i registri IVA, le annotazioni andranno eseguite sul registro cronologico.
Imprese e professionisti in contabilità semplificata, poi, possono non tenere il registro qualora, a seguito di richiesta dell’Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti dall’art. 16 del DPR 600/73 (artt. 13 e 14 commi 1 e 2 del DPR 435/2001).

Le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata che non hanno optato per il regime ordinario devono annotare nei registri tenuti ai sensi dell’art. 18 del DPR 600/73 (registri cronologici, oppure registri IVA “integrati”) particolari elementi rilevanti ai fini della determinazione del reddito d’impresa. In particolare, vanno effettuate entro il termine di presentazione del modello REDDITI le annotazioni relative a ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze e gli altri elementi espressamente individuati dall’art. 2 comma 1 del DM 2 maggio 1989 (attuativo dell’art. 9 comma 1 del DL n. 69/89), la cui efficacia, compatibilmente con il nuovo regime di cassa, è stata confermata dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 11/2017 (§ 6).

In base alla normativa da ultimo richiamata, entro lo stesso termine, deve, altresì, essere annotato sul registro IVA degli acquisti il valore delle rimanenze, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore, indicando altresì i criteri seguiti per la loro valutazione. Sembrerebbe potersi escludere l’operatività di tale disposizione nell’ambito del regime di cassa se si considera che le rimanenze non concorrono più alla formazione del reddito delle imprese minori e che l’art. 9 del DL 69/89, nonché il DM 2 maggio 1989, restano applicabili entro i limiti di compatibilità con il nuovo regime.
In aggiunta, è stato precisato che la determinazione delle rimanenze, strumentale alla compilazione dei relativi righi nel modello REDDITI PF/SP (RG38) e nel modello studi di settore (F06, F09, F12, F38), avviene in via extracontabile sulla base dell’effettiva consistenza del magazzino al 31 dicembre 2017, indipendentemente dall’avvenuta manifestazione finanziaria del costo (circ. n. 14/2018, § 6.6.1).

Resta fermo che l’opportunità di monitorare la variazione delle rimanenze, seppur extracontabilmente, permane nell’ottica di un eventuale controllo, oppure per il passaggio alla contabilità ordinaria.