Il processo tributario telematico dovrebbe diventare obbligatorio a partire dal 1° luglio 2019

Di Alice BOANO

Il decreto fiscale approvato ieri dal Consiglio dei Ministri – secondo l’ultimo testo in circolazione – prevede l’obbligatorietà a partire dal 1° luglio 2019 del processo tributario telematico, già operativo in tutta Italia dal 15 luglio 2017.

In base alla disciplina attuale, le comunicazioni delle segreterie (in particolare la comunicazione della data di udienza e del dispositivo della sentenza) avvengono ordinariamente in via telematica, presso la casella PEC che il difensore indica nel ricorso e nella nota di iscrizione a ruolo. Invece, in relazione alle notificazioni ed ai depositi degli atti l’utilizzo della telematica è una facoltà della parte, divenendo un obbligo nei gradi di giudizio successivi solamente nel caso in cui la stessa decida di fruirne.

Ora, l’art. 14 della nuova versione del DL fiscale, mediante la modifica dell’art. 16-bis del DLgs. 546/92, prevede che le parti, i consulenti e gli organi tecnici debbano notificare e depositare gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con le modalità telematiche, secondo quanto disposto dal DM 23 dicembre 2013 n. 163 e dai successivi decreti di attuazione.
L’obbligatorietà è prevista nei confronti dei giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso e appello notificato a decorrere dal 1° luglio 2019.

Anche le parti che stanno in giudizio senza l’assistenza di un difensore, diverse dagli uffici impositori, potranno utilizzare le modalità telematiche, laddove indichino nel ricorso o nel primo atto difensivo una PEC, pure non presente nei pubblici elenchi, presso la quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.
In ogni caso, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, eccezionalmente, qualora il ricorso sia già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, possono autorizzare con provvedimento motivato il deposito con modalità diverse da quelle disciplinate con il DM 23 dicembre 2013 n. 163 e, dunque, avvalendosi del cartaceo.

L’art. 14 della bozza del DL fiscale, inoltre, sana la condotta degli uffici finanziari i quali, ancorché il contribuente abbia scelto di utilizzare la modalità cartacea in primo grado, hanno utilizzato la modalità telematica in appello (si veda “Per l’Ufficio ammissibile la costituzione in giudizio telematica se il ricorso è cartaceo” dell’8 ottobre 2018).

In particolare, il comma 3 dell’art. 16-bis del DLgs. 546/92 deve essere interpretato nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio le modalità telematiche indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.
Una siffatta lettura, di fatto, mette al riparo l’Amministrazione finanziaria da ogni eventuale giudizio di soccombenza nel quale sia stata contestata la sua costituzione telematica a fronte di un ricorso cartaceo presentato dal contribuente.

Ulteriori novità riguardano, in generale, il regime delle notifiche e la partecipazione delle parti all’udienza.
Modificando il prima comma del richiamato art. 16-bis, viene previsto che la comunicazione effettuata dagli Uffici di segreteria ed andata a buon fine ad uno dei difensori si considera efficace ai fini del perfezionamento della comunicazione effettuata.

In base al nuovo secondo comma, poi, la comunicazione si considererà perfezionata con il deposito in Commissione tributaria anche nelle ipotesi di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata e qualora lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, nell’ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, quali la casella di PEC piena o non più attiva.

La partecipazione delle parti all’udienza pubblica, infine, potrà avvenire a distanza, su richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un collegamento audiovisivo, dovendosi equiparare il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione all’aula di udienza.