La comunicazione, consultabile nel cassetto fiscale, viene inviata all’indirizzo PEC del contribuente

Di Redazione di Eutekne

Con il provvedimento n. 237975 di ieri, 8 ottobre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità con le quali mettere a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le informazioni derivanti dal confronto fra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni risultanti dai dati dello “spesometro” (art. 21 del DL 78/2010 nella versione vigente sino al 23 ottobre 2016) trasmesso dal predetto soggetto passivo e dai suoi clienti.

Si premette che l’art. 1 commi 634-636 della L. 190/2014 ha introdotto una specifica forma di collaborazione tra contribuenti e Agenzia delle Entrate per favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e l’emersione spontanea delle basi imponibili.
La citata disposizione rimette a un provvedimento direttoriale la definizione delle regole da seguire per inviare al contribuente una comunicazione contenente informazioni ed elementi, acquisiti direttamente dall’Agenzia o pervenuti da terzi, relativi anche a ricavi o compensi, redditi, volume d’affari e valore della produzione, agevolazioni, deduzioni o detrazioni, oltre che crediti d’imposta.

Con riguardo alla sussistenza di un’anomalia rilevata dal confronto tra i dati dello “spesometro” e il volume d’affari risultante dalla dichiarazione annuale IVA, il provvedimento in esame prevede che l’Agenzia delle Entrate trasmetta al contribuente una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (ovvero posta ordinaria, se la PEC non è attiva o non è registrata nell’elenco INI-PEC).
La comunicazione contiene questi dati:
– codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
– numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
– codice atto;
– totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali comunicate dal contribuente stesso (queste ultime al netto dell’IVA determinata secondo l’aliquota ordinaria) ai sensi dell’art. 21 del DL 78/2010;
– modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata resi disponibili nel “cassetto fiscale”.

Il contribuente può consultare la predetta comunicazione all’interno del suo “cassetto fiscale”, nel quale sono indicati anche i seguenti dati di dettaglio:
– protocollo identificativo e data d’invio della dichiarazione IVA, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse;
– somma algebrica dell’ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righiVE24 colonna 1 (Totale imponibile), VE31 (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento), VE32 (Altre operazioni non imponibili), VE33 (Operazioni esenti), VE35 colonna 1 (Operazioni con applicazione del reverse charge), VE37 colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi) e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione) della dichiarazione IVA;
– importo della somma delle operazioni relative a: cessioni di beni e prestazioni di servizi comunicate dai clienti soggetti passivi IVA; cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali, comunicate dal contribuente stesso ai sensi dell’art. 21 del DL 78/2010 e considerate al netto dell’IVA determinata secondo l’aliquota ordinaria;
– ammontare delle operazioni attive che non risulterebbero riportate nella dichiarazione IVA;
– dati identificativi dei clienti soggetti passivi IVA e consumatori finali (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
– ammontare degli acquisti comunicati dai clienti soggetti passivi IVA;
– ammontare delle cessioni e prestazioni effettuate verso i consumatori finali comunicate dal contribuente stesso.

Il provvedimento precisa che il contribuente può chiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata.
Errori e omissioni eventualmente commessi possono essere regolarizzati avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97), beneficiando così della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.