L’obiettivo è garantire la concorrenza e l’interoperabilità piena all’interno della Ue
Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare lo schema di decretolegislativo che recepisce la direttiva 2014/55/UE, volta a uniformare, a livello europeo, le regole in materia di fatturazione elettronica nell’ambito degli appalti pubblici.
In attuazione della direttiva richiamata, gli Stati membri sono tenuti a garantire che le stazioni appaltanti siano in grado di ricevere ed elaborare fatture elettroniche generate nel rispetto dello standard individuato con la norma europea comune (si veda la GUUE L 266 del 17 ottobre 2017).
La ratio delle nuove disposizioni è quella di evitare la diffusione di sistemi nazionali differenti che, aumentando la complessità e i costi per conformarsi alle regole di fatturazione di ciascuno Stato membro, ostacolino la partecipazione delle imprese (soprattutto delle PMI) agli appalti transfrontalieri.
Essenziale, in tale contesto, è l’interoperabilità tra i sistemi. Occorre infatti che, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, ogni sistema possa ricevere ed elaborare le informazioni riportate nelle fatture scambiate in ambito Ue. Ciò richiede uniformità nel contenuto della fattura (semantica), nel formato utilizzato (sintassi) e nel metodo di trasmissione.
In recepimento di tali disposizioni, lo schema di decreto legislativo introduce l’obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici e per gli enti aggiudicatori di cui all’art. 1 comma 1 del DLgs. 50/2016, nonché per le amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 della L. 196/2009, di ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo emesse a seguito dell’esecuzione di contratti pubblici di appalto soggetti alle direttive 2009/81/CE, 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (restano escluse soltanto alcune tipologie di contratti protetti da segreto nei settori della difesa e della sicurezza).
Per la generalità di tali soggetti, l’obbligo si applica con decorrenza dal 18 aprile 2019, mentre per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali di cui all’art. 3 comma 1 del DLgs. 50/2016, l’obbligo è rinviato al 18 aprile 2020.
Come evidenziato nella relazione di accompagnamento al decreto, la direttiva incide sull’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui alla L. 244/2007.
Attualmente, infatti, le pubbliche amministrazioni individuate dalla legge sono obbligate a ricevere le fatture in formato “Fattura PA” per le forniture di beni e servizi effettuate nei loro confronti.
Con l’introduzione del nuovo obbligo, tali enti dovranno essere abilitati a gestire anche le fatture conformi alla norma europea.
Tuttavia, l’ambito soggettivo di applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica a livello nazionale non coincide con quello delineato dalla direttiva 2014/55/UE. Esistono infatti alcune tipologie di enti che, pur non qualificandosi come amministrazioni pubbliche, rientrano nel novero degli enti aggiudicatori individuati dal Codice dei contratti pubblici e che, pertanto, saranno tenuti ad adeguarsi ai fini della gestione delle fatture elettroniche “europee”.
In particolare, dovrà essere assicurata la gestione delle fatture predisposte in uno dei due formati ammissibili dalla norma europea (“CII” e “UBL”).
Sebbene la definizione delle regole tecniche per la gestione delle fatture elettroniche conformi allo standard europeo sia demandata a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, viene stabilito che tali regole integreranno la disciplina tecnica di cui al DM 3 aprile 2013 n. 55, in materia di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Ciò significa che verrà assicurata una gestione uniforme per le due tipologie di fatture.
In verità, il contenuto informativo delle fatture conformi allo standard europeo è equivalente a quello del formato nazionale “Fattura PA”. Variano, invece, i formati di rappresentazione dei dati.
Pertanto, anche se la trasmissione e la ricezione delle fatture continuerà ad avvenire mediante il Sistema di Interscambio, secondo le regole finora previste dal DM 55/2013, la piattaforma dovrà essere opportunamente adeguata, mediante l’introduzione di una funzione di “traduzione”. Vale a dire che il SdI sarà in grado di inoltrare alle P.A. destinatarie sia la fattura originale in formato europeo, sia la relativa traduzione in formato “Fattura PA”.
Non verrà meno, in ogni caso, la differenziazione tra le regole di invio delle fatture verso le pubbliche amministrazioni e quelle previste per le fatture scambiate in ambito B2B(disciplinate, queste ultime, dal provv. Agenzia delle Entrate n. 89757/2018). Va tuttavia osservato che, nelle intenzioni del legislatore comunitario, l’introduzione di uno standard di fattura elettronica nel settore pubblico dovrebbe fungere da catalizzatore per una più ampia applicazione nelle transazioni commerciali tra le imprese.