Per i documenti messi a disposizione nell’area riservata dell’Agenzia vale la data di “presa visione”

Di Luca BILANCINI

La fattura predisposta in formato diverso dall’eXtensible Markup Language (XML) o inviata al cliente senza transitare dal Sistema di Interscambio si intende omessa, come previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018 n. 89757. Conseguentemente il cedente o prestatore che non provveda ad un tempestivo nuovo invio, dopo aver corretto gli errori, sarà punibile con la sanzione amministrativa di cui all’art. 6 del DLgs. 471/97, mentre il cessionario o il committente non potrà procedere a detrarre l’IVA a proprio carico.

Questa una delle precisazioni contenute nella guida sulla fattura elettronica resa disponibile ieri dall’Agenzia delle Entrate, in una speciale sezione dedicata del proprio sito.
Nel documento viene analizzata con particolare cura la fase della trasmissione delle fatture, quella di controllo delle stesse da parte dello SdI e, in ultimo, quella di recapito al destinatario. Si tratta di stadi molto delicati del processo che possono avere riflessi significativi sia dal lato del soggetto emittente che da quello del ricevente.

Il Sistema di Interscambio procede, in particolare:
– alla verifica della sussistenza, nella “e-fattura”, delle informazioni minime obbligatorie previste ai sensi dell’art. 21 o 21-bis del DPR 633/72;
– al controllo della presenza in Anagrafe Tributaria, della partita IVA del fornitore e di quella del cliente (o, se il documento è destinato a un privato consumatore, dell’esistenza del codice fiscale);
– alla verifica dell’inserimento dell’indirizzo telematico;
– al controllo della coerenza del documento (corretta indicazione dell’imposta, sulla base dell’aliquota indicata, o inserimento del codice relativo alla natura dell’operazione nell’ipotesi in cui non si renda applicabile l’IVA).

Se il documento non supera i controlli, la ricevuta di scarto verrà trasmessa dal SdI alla PEC o al canale telematico (FTP o Web Service) da cui il Sistema ha ricevuto la fattura elettronica, e sarà comunque messa a disposizione del soggetto trasmittente nell’area autenticata “Consultazione – Monitoraggio dei file trasmessi” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Il cedente/prestatore avrà cinque giorni effettivi di tempo per rettificare e trasmettere nuovamente il documento e, a tal fine, potrà verificare con attenzione la lista di errori presenti nella ricevuta di scarto.

Il mancato superamento dei controlli del SdI ha riflessi non solo sull’emittente, ma anche sul destinatario della fattura che non potrà procedere alla detrazione dell’IVA a suo carico, dal momento che il documento relativo all’operazione risulterebbe ancora non emesso. Se la fattura elettronica supera, invece, l’esame del Sistema di Interscambio, al cedente/prestatore non resta che attendere la ricevuta di consegna o anche, eventualmente, quella di “impossibilità di consegna” per ritenere il documento come validamente emesso. In tal caso, come ricordato dall’Agenzia nella propria guida, la data di esigibilità dell’imposta coincide con quella riportata in fattura.

Il recapito potrebbe risultare impossibile nel caso in cui, ad esempio, la casella PEC indicata per la ricezione fosse piena o nell’ipotesi in cui il server del canale telematico fosse momentaneamente spento. In tali ipotesi, la fattura pur emessa per il fornitore, non può considerarsi ancora ricevuta, ai fini fiscali, per il cliente. Starà al primo, una volta in possesso della ricevuta di “impossibilità di consegna”, comunicare al secondo, attraverso canali “ordinari” (e-mail, telefono, fax, ecc…), che la fattura è a sua disposizione nell’area riservata.

Il momento in cui il cliente, soggetto passivo, prenderà visione del documento, provvedendo a scaricarlo dalla predetta area riservata sarà quello di effettiva ricezione dello stesso, con la conseguenza che da tale data si perfezionerà il requisito formale del possesso della fattura, indispensabile ai fini dell’esercizio della detrazione (circolare Agenzia delle Entrate n. 1/2018).

In ogni caso sia il fornitore che il cliente potranno reperire, all’interno della sezione “Consultazione – Dati rilevanti ai fini IVA”, le fatture elettroniche consegnate così come quelle che non hanno potuto essere recapitate all’indirizzo telematico. Le prime sono contraddistinte da un simbolo verde di spunta, mentre quelle non consegnate, di cui occorre ancora prendere visione, sono marcate da un simbolo rosso.

Secondo quanto riportato nella guida dell’Agenzia, laddove il cliente sia un consumatore finale, un operatore in regime di vantaggio o forfetario o un “piccolo agricoltore”, il fornitore sarà tenuto a rilasciare una copia cartacea (o trasmessa per email) della fattura trasmessa al SdI, rammentando che l’originale è disponibile nell’area riservata del portale dedicato dell’Agenzia. Dal momento che tali soggetti non possono esercitare la detrazione dell’imposta, il documento si intenderà ricevuto nella data in cui viene messo a disposizione del cliente (cfr. provvedimento n. 89757/2018).