Valorizzata la funzione economica del contratto che consente il godimento del bene come un proprietario
L’acquisizione di un bene in leasing, perfezionata mediante il pagamento del canone iniziale, è equiparabile all’acquisto di un bene ammortizzabile e, dunque, consente l’accesso ai rimborsi IVA in forza dell’art. 30 comma 2 lett. c) del DPR 633/72.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22959 depositata ieri, 26 settembre 2018, conferma il principio già espresso nella sentenza n. 20951 del 16 ottobre 2015 superando, di fatto, il proprio diverso precedente orientamento che non riconosceva il diritto al rimborso dell’IVA prima dell’esercizio del diritto di riscatto (sentenza n. 20072 del 24 settembre 2014).
L’impostazione assunta dalla Cassazione si fonda sulla valorizzazione della funzione economica del contratto di leasing, il quale attribuisce all’utilizzatore la disponibilità del bene oggetto del contratto, con i rischi connessi, così come se questi ne fosse il proprietario.
Oltretutto, sono le stesse disposizioni comunitarie in materia di IVA (art. 14, par. 1 della direttiva 2006/112/CE) a stabilire che il concetto di “cessione di beni” non è da riferirsi tanto alla disponibilità giuridica del bene quanto al “potere di disporre di un bene come proprietario”.
In questo senso, la giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue ha equiparato all’acquisto di un “bene di investimento” l’operazione costituita dalla stipula di un contratto di leasing relativo ad un bene immobile, il quale preveda il trasferimento della proprietà in capo all’utilizzatore, alla scadenza del contratto.
Ciò vale, in particolar modo laddove all’utilizzatore venga trasferita la maggior parte dei rischi e dei benefici relativi alla proprietà del bene e nel caso in cui la somma delle rate, interessi inclusi, sia praticamente identica al valore venale del bene (sentenza del 2 luglio 2015 relativa alla causa C-209/14).
Conformemente, sempre in riferimento alla valutazione della natura del contratto di leasing, la sentenza del 4 ottobre 2017, relativa alla causa C-164/16, ha poi stabilito che è qualificabile come “cessione di beni”, ai fini IVA, la stipula di un contratto di leasing, nell’ipotesi in cui dalle condizioni finanziarie del contratto sia possibile dedurre che l’esercizio dell’opzione di acquisto risulti l’unica scelta economicamente razionale che il locatario potrà fare alla scadenza.
L’interpretazione resa dall’Agenzia delle Entrate sull’argomento (risoluzione n. 122/2011, risoluzione n. 392/2007 e circolare n. 25/2012) è, però, che l’imposta derivante dall’acquisto di un immobile in leasing non possa costituire oggetto di rimborso ex art. 30 comma 3 lett. c) del DPR 633/72, ritenendo che il trasferimento di proprietà all’utilizzatore si verifichi solamente con l’esercizio del diritto di riscatto.
La recente risposta a interpello n. 3 del 17 settembre 2018 dell’Agenzia delle Entrate, seppur riferita alla diversa fattispecie della rettifica della detrazione IVA, sembrerebbe comunque ammettere la possibilità che “i beni immobili possano considerarsi sostanzialmente acquistati prima della data di esercizio del diritto di acquisto in sede di riscatto finale”, valorizzando in particolare il caso in cui “il maxi canone iniziale risulti di importo eccessivamente elevato” rispetto all’ammontare totale del contratto di leasing.