Ai fini delle imposte sui redditi e IRAP, il periodo d’imposta è sempre coincidente con l’anno solare

Di Massimo NEGRO

In caso di costituzione di società verso la fine dell’anno, è prassi diffusa, a fronte di esercizi sociali coincidenti con l’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), prevedere un primo esercizio ultrannuale, che va dalla costituzione della società fino al 31 dicembre dell’anno successivo, in modo da “conglobare” anche la residua frazione dell’anno in cui viene costituita la società.

Da un punto di vista della presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, tale previsione ha però effetti diversi a seconda che si tratti di una società di capitali (es. srl, spa) o di persone (es. snc, sas).
In relazione ai soggetti IRES, l’art. 76 del TUIR stabilisce che:
– il periodo d’imposta è riferito all’esercizio o periodo di gestione della società o ente, determinato dalla legge o dall’atto costitutivo; tuttavia, qualora gli stessi non determinassero tale durata, o se la stessa fosse di due o più anni, il periodo d’imposta è assunto con riferimento all’anno solare;
– l’IRES è dovuta per ciascun periodo d’imposta, ai quali corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
Pertanto, in caso di esercizio ultrannuale di un soggetto IRES (es. società di capitali), il periodo d’imposta viene a coincidere con esso, a condizione che sia inferiore a due anni. L’IRES sarà quindi determinata e versata in base a tale periodo d’imposta.

Ad esempio, in caso di costituzione di una srl con ordinario esercizio “solare”, può essere stabilito che il primo esercizio riguardi il periodo 1° dicembre 2017 – 31 dicembre 2018. In tal caso, il primo periodo d’imposta coinciderà con tale esercizio ultrannuale e dovrà essere dichiarato nel 2019, mediante il modello REDDITI SC 2019 (cfr. ris. Agenzia Entrate n. 66/2009):
– entro il 30 settembre, ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (art. 2, comma 2 del DPR 322/98);
– oppure entro il 31 ottobre, qualora risultasse ancora applicabile la proroga di cui all’art. 1, comma 932 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018).

L’art. 7, comma 1 del TUIR prevede invece che l’IRPEF “è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma”.
Nella risoluzione 20 settembre 2011 n. 92, l’Agenzia delle Entrate ha osservato come non vi sia una esplicita esclusione alla possibilità, per le società di persone, di individuare come proprio esercizio sociale un periodo diverso dall’anno solare. Tuttavia, ai sensi del citato art. 7 del TUIR, il periodo d’imposta di una società di persone è sempre coincidente con l’anno solare, anche qualora l’atto costitutivo della società preveda un esercizio “a cavallo” (es. 1° luglio – 30 giugno), con la conseguenza che:
– il risultato dell’esercizio “non solare” viene attratto nel periodo d’imposta (anno solare) in cui tale esercizio si chiude;
– la società non deve quindi redigere, “ai soli fini fiscali”, un bilancio relativo al periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ogni anno;
– la società di persone “non solare” deve pertanto presentare il modello REDDITI SP nel termine ordinario del 30 settembre di ogni anno (salvo proroghe).

Anche se la ris. n. 92/2011 non affronta il diverso caso dell’esercizio ultrannuale di una società di persone, in assenza di specifici chiarimenti deve ritenersi applicabile lo stesso principio, cioè la necessaria coincidenza del periodo d’imposta con l’anno solare.
Quanto detto con riferimento alle imposte sui redditi rileva anche ai fini IRAP, sia in relazione alle società di capitali che alle società di persone. L’art. 14 del DLgs. 446/97, infatti, stabilisce che l’IRAP “è dovuta per periodi di imposta a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma. Il periodo di imposta è determinato secondo i criteri stabiliti ai fini delle imposte sui redditi”.

Considerando, ad esempio, una snc costituita il 27 dicembre 2017, nel cui atto costitutivo venga stabilito che il primo esercizio sociale chiude il 31 dicembre 2018, si verifica quindi una divergenza tra la durata del primo esercizio (superiore a 12 mesi, in quanto ricomprendente il periodo 28 dicembre 2017 – 31 dicembre 2018) e quella del primo periodo d’imposta, il quale è costituito, a prescindere dalle previsioni dell’atto costitutivo, dalla frazione dell’esercizio 28 dicembre 2017 – 31 dicembre 2017.

Per quest’ultimo lasso di tempo, quindi, si rende necessario presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP, utilizzando i modelli REDDITI SP 2018 e IRAP 2018, dal momento che il periodo d’imposta dal 28 al 31 dicembre 2017 è considerato “coincidente con l’anno solare” (in quanto avente termine il 31 dicembre).

Tali modelli dovranno essere trasmessi, in via telematica, entro il 31 ottobre 2018, per effetto del differimento del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, la cui scadenza ordinaria è prevista al 30 settembre, stabilito dall’art. 1 comma 932 della L. 205/2017.