Regime diverso a seconda che sia acquistato l’intero pacchetto turistico o i singoli servizi

Di Emanuele GRECO

Le agenzie di viaggio che, sul fronte delle operazioni attive, agiscono in regime speciale ex art. 74-ter del DPR 633/72, determinando l’IVA con il criterio “base da base”, possono trovarsi nella situazione di dover effettuare acquisti di servizi turistici presso soggetti passivi IVA che non sono residenti né stabiliti in Italia.

In una circostanza di questo tipo, occorre differenziare il caso in cui sia acquistato l’intero “pacchetto turistico” (da intendersi, secondo il DM 30 luglio 1999 n. 340 come la combinazione di almeno due servizi tra alloggio, trasporto e altri servizi turistici “non accessori al trasporto o all’alloggio”) rispetto al caso in cui l’agenzia di viaggi italiana acquista dalla controparte estera il singolo servizio (ad esempio, il solo servizio alberghiero oppure il solo trasporto aereo).

Se l’agenzia di viaggi acquisisce il singolo servizio turistico nella propria disponibilità prima della richiesta del cliente, la rivendita di tale servizio, reso da terzi, può fruire dell’applicazione dell’IVA con il regime speciale ai sensi dell’art. 74-ter comma 5-bis del DPR 633/72 (si veda “Per le agenzie di viaggio non sempre c’è il regime speciale IVA” dell’11 settembre 2018).

A seconda della tipologia di servizio che viene acquistato (singolarmente) presso una società non residente, variano le regole di territorialità IVA.
Nell’ipotesi di un servizio di trasporto di persone (es. volo aereo, crociera, pullman di linea, ecc.), vige il criterio della tratta percorsa dal mezzo di trasporto (art. 7-quater lett. b) del DPR 633/72).
Pertanto, sulla base delle percentuali forfetarie di percorrenza definite dall’Amministrazione finanziaria (circolare n. 37/2011), se il trasporto parte o arriva dall’Italia, ai fini IVA il servizio sarà in parte rilevante nel territorio dello Stato ed in parte rilevante all’estero. Per la parte rilevante in Italia, trattandosi di trasporti internazionali, vige il regime di non imponibilità.

Quindi, ad esempio, se viene acquistato un volo internazionale che parte dal’Italia (es. Milano-Mosca), si dovrà distinguere la parte di corrispettivo irrilevante ai fini dell’IVA (62%) dalla parte di corrispettivo rilevante ma non imponibile (38%).
Nel caso in cui venga acquistato un servizio alberghiero, invece, va verificato se l’agenzia di viaggio si ponga come intermediario (in quanto soggetto che effettua la prenotazione) o meno.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, esulano dalla disciplina prevista per i servizi immobiliari(art. 7-quater lett. a) del DPR 633/72) le intermediazioni (rese dalle agenzie di viaggio o da altri soggetti) relative alla prenotazione di servizi alberghieri. Queste ultime prestazioni sono, invece, ricomprese nell’ambito applicativo dell’art. 7-ter del DPR 633/72, in qualità di prestazioni di servizi “generiche”.

Per cui, come indicato dall’Agenzia, “qualora le intermediazioni relative a servizi alberghieri siano rese in nome e per conto del cliente a soggetti passivi d’imposta, trova applicazione la regola generale dei rapporti B2B e le stesse sono rilevanti ai fini impositivi in Italia se rese a un committente nazionale” (circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 36/2010, risposta 13 e n. 37/2011, § 3.1).

Se il servizio alberghiero è prestato da un soggetto non residente, dunque, l’IVA sarà dovuta dall’agenzia italiana intermediaria avvalendosi del meccanismo del reverse charge (art. 17comma 2 del DPR 633/72).
Va, da ultimo, considerata la diversa ipotesi in cui l’agenzia di viaggio nazionale acquisti presso un tour operator non residente un complesso di servizi qualificabile come “pacchetto turistico”.

Un’operazione di questo tipo rientra nella speciale disciplina per le agenzie di viaggio (con assolvimento dell’IVA con il metodo “base da base”) previsto dall’art. 306 ss. della direttiva 2006/112/CE.
Di conseguenza, per i “pacchetti” acquistati presso agenzie di viaggio non residenti, si dovrebbe ritenere applicabile l’art. 307 della medesima direttiva, in base al quale la prestazione “è assoggettata all’imposta nello Stato membro in cui l’agenzia di viaggio ha la sede della sua attività economica”.

In definitiva, la prestazione dovrebbe essere considerata irrilevante ai fini IVA in Italia, non essendo soggetta ai criteri di territorialità di cui all’art. 7-ter e seguenti del DPR 633/72, con l’ulteriore conseguenza che non dovrebbe sussistere neppure l’obbligo di integrazione della fattura da parte del committente nazionale.
Va, comunque, rilevato che nessuna norma nazionale (in particolare, né l’art. 7-ter né l’art. 74-ter del DPR 633/72) contempla esplicitamente la deroga agli ordinari criteri di territorialità stabilita dall’art. 307 della direttiva.

Una parziale conferma dell’impostazione descritta emerge dal contenuto della prassi relativa agli INTRASTAT (circ. n. 36/2010, parte II, risposta 12.a), secondo cui “il regime speciale IVA riservato alle agenzie di viaggio di cui agli artt. 306 e seguenti della direttiva 2006/112/CE non ha subìto variazioni in relazione alle modifiche sulla territorialità delle prestazioni di servizi e alla conseguente presentazione dei modelli INTRASTAT.
Pertanto, la vendita di un pacchetto turistico, essendo un servizio che segue il principio del Paese del prestatore, non deve essere inserita negli elenchi INTRASTAT”.

Appare dovuta invece la comunicazione dei dati della fattura ricevuta, in quanto concorrente alla determinazione dell’imposta con il metodo “base da base”, e la codifica corretta dovrebbe essere “N5” (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2017).