Se i presupposti sostanziali per l’esercizio della detrazione sono soddisfatti il diritto non può essere negato, anche in assenza dell’identificativo IVA

Di Corinna COSENTINO

Con la sentenza depositata ieri, relativa alla causa C-69/17 (Gamesa) la Corte di Giustizia Ue ha ribadito ancora una volta che il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi da parte di un soggetto passivo non può essere negato laddove sussistano i requisiti sostanziali per il suo esercizio, e ciò vale anche nell’ipotesi in cui l’IVA detratta riguardi operazioni di acquisto effettuate durante un periodo in cui il soggetto passivo risultava inattivo in base alla normativa nazionale.

I requisiti sostanziali per l’esercizio della detrazione, richiamati dalla Corte, sono contenuti nell’art. 168 della direttiva 2006/112/CE ed esigono che:
– l’IVA sia stata assolta da un soggetto passivo IVA;
– i beni e servizi acquistati siano utilizzati da tale soggetto a fini di proprie operazioni soggette ad imposta;
– gli stessi beni o servizi siano stati ceduti, a monte, da un altro soggetto passivo IVA.

La direttiva prevede anche alcune condizioni di natura formale per l’esercizio del diritto in argomento, come la circostanza che il soggetto passivo sia in possesso di una fattura emessa ai sensi della stessa direttiva IVA.
Tuttavia, secondo un principio consolidato, volto a garantire la neutralità dell’imposta, il diritto alla detrazione deve essere riconosciuto anche se alcuni requisiti formali sono stati disattesi, purché siano soddisfatti i requisiti sostanziali.

Pertanto, anche in un caso come quello esaminato nella causa in argomento, in cui il soggetto passivo (una società di diritto rumeno) aveva operato la detrazione dell’IVA in relazione ad acquisti effettuati nel corso di un periodo di inattività, i giudici comunitari hanno escluso che il diritto alla detrazione potesse essere negato per il solo fatto che al momento di effettuazione delle operazioni, il suo numero di identificazione IVA risultava annullato.

Nello specifico la società era stata dichiarata “contribuente inattivo” in forza della normativa nazionale poiché non aveva adempiuto per un semestre agli obblighi dichiarativi previsti dalla legge.
Tuttavia, trascorsi alcuni mesi, la stessa risultava nuovamente identificata ai fini dell’IVA e, a seguito della “riattivazione”, aveva proceduto ad esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti effettuati nel corso del periodo di inattività.

La Corte precisa che l’identificazione ai fini IVA, nonché l’obbligo per il soggetto passivo di dichiarare l’inizio, la variazione e la cessazione dell’attività (artt. 213 e 214 della direttiva 2006/112/CE) costituiscono soltanto requisiti formali, finalizzati a consentire un adeguato controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Lo stesso principio era stato espresso nelle note sentenze relative alle cause C-385/09(Nidera) e C-159/17 (Dobre).

L’inosservanza di tali obblighi, dunque, non può mettere in discussione la detrazione dell’IVA da parte di un soggetto passivo che ha agito in quanto tale, a meno che abbia l’effetto di impedire che sia fornita prova certa dei requisiti sostanziali.
Infatti, secondo i giudici, il fatto di punire la violazione degli obblighi contabili e dichiarativi con il disconoscimento del diritto alla detrazione IVA “eccede chiaramente” quanto necessario per garantirne il corretto adempimento. Resta salva a facoltà degli Stati membri di sanzionare la violazione di tali obblighi formali.

Con riferimento alla fattispecie esaminata, dunque, spetta al giudice nazionale verificare che:
– l’Amministrazione finanziaria rumena disponesse delle informazioni necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti sostanziali;
– il diritto alla detrazione non sia stato invocato in modo fraudolento o abusivo.
In presenza di tali condizioni, la detrazione IVA non potrà essere disconosciuta.

Non rileva, invece, la circostanza che la dichiarazione fiscale con la quale la detrazione è stata operata sia stata presentata successivamente alla riattivazione del numero identificativo IVA della società.