È venuta meno la problematica relativa all’indicazione dell’utile 2016 accantonato a riserva nel 2017

Di Luisa CORSO e Gianluca ODETTO

All’interno del “Prospetto del capitale e delle riserve” del quadro RS di REDDITI SC 2018, i soggetti IRES sono tenuti a indicare i dati per il monitoraggio della struttura del patrimonio netto, così come riclassificato agli effetti fiscali (per un approfondimento sul tema si veda, sul n. 8-9/2018 di Schede di Aggiornamento, l’intervento “Il prospetto del patrimonio netto nel modello REDDITI SC 2018”).

Ciò, precisano le istruzioni al modello, risulta funzionale alla corretta applicazione delle norme riguardanti il trattamento, sia in capo ai partecipanti, sia in capo alla società o ente, della distribuzione o dell’utilizzo per altre finalità del capitale e delle riserve.

I dati richiesti nei righi delle riserve vanno forniti per masse, raggruppando le poste di natura omogenea, anche se rappresentate in bilancio da voci distinte. In caso di poste aventi ai fini fiscali natura mista (parte capitale e parte utile), il relativo importo andrà diviso nelle due componenti e riclassificato nei relativi righi.

Il prospetto consente di tracciare l’andamento temporale delle poste di patrimonio netto, evidenziando, fatte salve alcune eccezioni, il “Saldo iniziale”, così come risultante dal bilancio al 31 dicembre 2016 per i “solari”, gli “Incrementi” e i “Decrementi” intervenuti nel corso del 2017, nonché il “Saldo finale”, dato dalla somma algebrica dei precedenti importi.

Non tutti i righi presentano però tale struttura; ad esempio, il rigo RS132, relativo alle riserve costituite prima della trasformazione da società di persone in società di capitali e formate con riserve già imputate ai soci per trasparenza, non prevede il campo “Incrementi”, ma solo il campo “Decrementi”, in quanto il rigo individua le movimentazioni delle riserve che si sono formate quando la società era una società di persone, le quali possono solo diminuire e non incrementarsi.

Nel modello REDDITI SC 2018, rispetto allo scorso anno, è stato poi introdotto il rigo (RS136), volto ad ospitare le riserve di utili prodotti dal 2008 al 2016, che, in capo ai soci qualificati, scontano la tassazione IRPEF nel limite del 49,72% del relativo ammontare (le riserve di utili prodotti dal 2017 sconteranno, invece, la tassazione del 58,14% in virtù di quanto previsto dal DM 26 maggio 2017).

Nel nuovo prospetto sono quindi previsti:
– un rigo generico (RS134), in cui si dettagliano le riserve di utili complessive;
– due righi specifici (RS135 ed RS136), che rappresentano dei “di cui” del rigo RS134, nei quali si indicano le riserve ante 2008 e le riserve 2008-2016.

Il rigo RS136, di nuova introduzione, registra lo stock iniziale, i relativi decrementi e lo stock finale delle riserve in parola, mentre non reca la colonna “Incrementi”, all’interno della quale dovrebbe, a rigori, essere iscritto l’utile 2016 accantonato nel corso del 2017.

In base alle istruzioni al modello e alle specifiche tecniche:
– nella colonna 1 del rigo generico RS134 occorre indicare il dato delle riserve di utili al 31 dicembre 2016, mentre a stretto rigore le istruzioni non impongono di indicare nella colonna 1 dei righi RS135 e RS136 il relativo dato al 31 dicembre 2016 (l’importo è “forzabile”);
– il saldo iniziale del rigo RS135 non deve essere superiore a quello del rigo RS134, così come i decrementi presenti nel rigo RS135 non devono essere superiori ai decrementi evidenziati nel rigo RS134.
Secondo le specifiche tecniche originarie l’importo del rigo RS136, colonna 1 (saldo iniziale delle riserve prodotte negli esercizi 2008-2016) non poteva superare, pena errore bloccante, quello del rigo RS134, colonna 1 (saldo iniziale complessivo delle riserve di utili).
Con provvedimento del 19 luglio 2018 si è provveduto ad aggiornare le specifiche tecniche, eliminando, tra l’altro, il suddetto controllo relativo al saldo iniziale del rigo RS136.
Tale modifica pone rimedio alla problematica relativa all’indicazione dell’utile 2016 accantonato a riserva nel 2017 nei termini di seguito illustrati.

Si ipotizzi una società costituita nel 2008 (non esistono riserve “ante 2008”) avente i seguenti dati:
– 200.000 euro (riserve di utili al 31 dicembre 2016);
– 30.000 euro (utile 2016, accantonato a riserva nel 2017).

In tal caso, si potrebbe alternativamente:
– indicare l’importo di 230.000 euro sia nella colonna 1, sia nella colonna 4 del rigo RS136;
– indicare importi diversi nelle colonne 1 e 4 del rigo RS136 (le specifiche tecniche, come detto, non individuano errori bloccanti in relazione al fatto che questi importi divergano pur in assenza di decrementi, o di incrementi che, peraltro, tecnicamente non possono essere inseriti).
Adottando questa ultima impostazione, la società potrebbe indicare il dato di 200.000 euro nella colonna 1 e il dato di 230.000 euro nella colonna 4, senza che necessariamente vi debba essere un campo di raccordo tra i due importi (la differenza rappresenta proprio l’utile dell’esercizio 2016).
L’importo dell’utile 2016 deve, in ogni caso, essere indicato nella colonna 2 del rigo RS134.