Sotto i 15.000 euro vi è uno specifico esonero dal monitoraggio fiscale e se la giacenza media è inferiore a 5.000 euro non deve essere liquidata l’IVAFE

Di Salvatore SANNA

Secondo quanto previsto dall’art. 4 del DL 167/90, le persone fisiche residenti sono tenute alla compilazione del quadro RW in relazione a tutti gli investimenti esteri.

Vi è però una specifica deroga a questo principio generale: infatti, viene previsto che gli obblighi di monitoraggio fiscale “non sussistono altresì per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro”. Si tratta di un esonero non correlato al momento di chiusura del periodo di imposta, ma al picco di disponibilità di questa specifica attività finanziaria nel corso dell’anno.
Inoltre, se il valore massimo raggiunto nell’anno risulta inferiore a 15.000 euro, non sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari dei conti esteri, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione attraverso una delega o una procura (cfr.circ. Agenzia delle Entrate n. 38/2013).

Vi è poi una particolarità che riguarda i conti correnti detenuti in Paesi non ricompresi nella lista di cui al DM 4 settembre 1996 che elenca gli Stati “collaborativi” (attualmente, appartengono a questa lista la Città del Vaticano, il Principato di Monaco, la Svizzera e il Liechtenstein).
Per i conti detenuti in Stati diversi da quelli elencati nel DM 4 settembre 1996, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 18 dicembre 2013 n. 151663 ha stabilito che occorre indicare nel quadro RW anche l’ammontare massimo che l’attività ha raggiunto nel corso del periodo d’imposta (ossia, il “picco” di disponibilità).

Sempre all’interno del quadro RW deve anche essere assolta l’IVAFE in misura fissa pari a 34,20 euro per tutti i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero da persone fisiche residenti in Italia.
In particolare, le persone fisiche residenti devono liquidare l’IVAFE all’interno del quadro RW, indicando per i conti esteri:
– il valore all’inizio di ciascun periodo d’imposta ovvero al primo giorno di detenzione;
– la giacenza media annuale, nonché il periodo di possesso.
Nel caso in cui il contribuente possieda rapporti cointestati, al fine della determinazione del predetto limite si tiene conto degli ammontari riferibili pro quota al medesimo contribuente.
Inoltre, se il conto corrente ha una giacenza media annuale di valore negativo, tale conto non concorre a formare il valore medio di giacenza per l’esenzione.

Per individuare la giacenza media complessiva in presenza di più conti correnti, è utile considerare l’esempio proposto nelle istruzioni al modello REDDITI 2018 che ipotizza due conti correnti detenuti presso lo stesso intermediario estero:
– conto A, possesso 50% per 365 giorni con valore medio 5.000 euro;
– conto B, possesso 100% per 365 giorni con valore medio 3.000 euro.
Il valore medio di giacenza complessivo (pro quota) è [(5.000 x 0,5) + 3.000] = 5.500 euro, pertanto è dovuta l’IVAFE.
In questo caso, vanno compilati due distinti righi del quadro RW:
– il valore medio da indicare nella colonna 8 di entrambi i righi è “5.500”;
– nella colonna 11, rigo RW1, relativo al primo conto corrente va indicato “17”, dato da [(34,20 x 50% x (365/365)];
– nella colonna 11, rigo RW2, relativo al secondo conto corrente va indicato 34,20 euro, dato da [(34,20 x 100% x (365/365)].

Sempre in merito ai profili operativi, si segnala che nella colonna 18 del quadro RW deve essere inserito un codice per indicare la compilazione di uno o più quadri reddituali conseguenti all’attività estera oggetto di monitoraggio ovvero se l’investimento risulta infruttifero. In particolare, sarà previsto:
– il codice “1”, in caso di compilazione del quadro RL;
– il codice “2”, in caso di compilazione del quadro RM;
– il codice “3”, in caso di compilazione del quadro RT;
– il codice “4”, in caso di compilazione contemporanea di due o tre quadri tra RL, RM e RT;
– il codice “5”, nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari vengano percepiti in un successivo periodo di imposta ovvero i predetti prodotti finanziari siano infruttiferi. Se si utilizza questo codice, è opportuno acquisire dagli intermediari esteri documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza.

Sempre con riferimento ai codici “reddituali”, andrebbe chiarito come deve comportarsi il contribuente che intende trasmettere telematicamente il solo quadro RW in via autonoma, in quanto ha presentato il modello 730/2018 (e quindi non ha indicato eventuali redditi nei quadri RL, RM o RT, ma ha provveduto all’interno dei quadri del 730). In tale circostanza, infatti, non è chiaro se si debba utilizzare il codice 5 oppure il codice corrispondente al quadro del modello REDDITI che si sarebbe utilizzato per la tipologia di reddito che è stata dichiarata all’interno del modello 730.