La sanzione è quella da omesso versamento, ai sensi dell’art. 13 comma 2 del DLgs. n. 471/97

Di Alfio CISSELLO e Antonio NICOTRA

Nel momento in cui il contribuente decide di sanare una violazione commessa tramite ravvedimento operoso, sorgono a volte difficoltà nella qualificazione del tipo di errore (o dell’omissione) e nella quantificazione della sanzione, nonché in merito all’inquadramento temporale della fattispecie ai fini del ravvedimento stesso.

L’esposizione in dichiarazione di un onere deducibile o di una detrazione d’imposta non spettante rientra tra gli errori che incidono sulla liquidazione dell’imposta, riscontrabili dall’Ufficio in sede di controllo formale della dichiarazione ex art. 36-ter del DPR 600/73, ed è punito (nella maggioranza delle ipotesi e salvo casi particolari), ai sensi dell’art. 13 comma 2 del DLgs. 471/97, con la sanzione pari al 30% dell’importo non versato e non, come si potrebbe ipotizzare, in ragione dell’art. 1 del DLgs. 471/97 a titolo di dichiarazione infedele (che prevede una sanzione dal 90% al 180% dell’imposta), sebbene la violazione “transiti” in dichiarazione (si veda la circ. Agenzia delle Entrate 12 ottobre 2016 n. 42).
Si tratterebbe, insomma, di un errore che incide sulla determinazione (a monte) e, poi, sul pagamento (a valle) dell’imposta.

Il contribuente, fino a quando non riceva l’avviso bonario (intendendosi per tale la seconda comunicazione, ove vengono disconosciuti i documenti prodotti dal contribuente, o emessa in quanto nessun documento è stato esibito, circ. Agenzia delle Entrate 8 aprile 2016 n. 12 § 15.1), potrà beneficiare della riduzione delle sanzioni da ravvedimento, commisurate in relazione al momento in cui questo interviene.

Ai predetti fini, il contribuente, oltre a presentare la dichiarazione integrativa, eseguirà il pagamento dell’ammontare d’imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale annuo, con decorrenza dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere compiuto (ci si riferisce al versamento del saldo) fino al giorno in cui viene effettivamente eseguito, e inoltre delle sanzioni.
Il contribuente che si accorga, nel mese di luglio dell’anno corrente 2018, di avere indicato, nel modello REDDITI 2017 (relativo all’anno 2016), ad esempio, un onere deducibile non spettante o per il quale non si trova più la documentazione giustificativa, potrà ravvedersi nel modo seguente.

Sul versante sanzionatorio, se il contribuente si ravvede entro il termine per la presentazione del modello REDDITI 2018 (relativo all’anno 2017), fruisce, per effetto dell’art. 13 comma 1 lett. b) del DLgs. 472/97, della riduzione a 1/8 della sanzione del 30%.
Occorre, entro detto termine, altresì presentare un modello REDDITI 2017 integrativo, e versare le sanzioni pari al 3,75%, le imposte e gli interessi legali calcolati dalla data di versamento del saldo.

Si fa presente che, in relazione alla fattispecie indicata, operano altresì le lettere da b-bis) a b-quater) dell’art. 13 del DLgs. 472/97, quindi il ravvedimento è possibile, con una diversa (e meno favorevole) riduzione delle sanzioni, sino alla notifica del “secondo” avviso bonario.