Via libera del Senato al Ddl. che eleva da 12 a 16 mesi il termine per adottare integrazioni e correzioni dei decreti attuativi della delega

Di Francesco NAPOLITANO

L’Aula del Senato ha approvato ieri il Ddl. n. 604, di proroga del termine per l’esercizio della delega per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, di cui alla L. n. 106/2016. Il testo passa alla Camera.
Come spiegato dal relatore Luigi Augussori nel corso della seduta, il differimento del termine è motivato dall’opportunità di consentire alla Commissione Affari costituzionali, che non ha ancora ricevuto il parere del Consiglio di Stato, di proporre modifiche e integrazioni a uno dei decreti attuativi della riforma in base alle osservazioni emerse nell’audizione delle associazioni del settore. Il Ddl. eleva quindi da 12 a 16 mesi, dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei DLgs. attuativi della delega, il termine entro cui il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive degli stessi.

Al riguardo, si ricorda che, mentre il decreto correttivo in materia di impresa sociale ha ottenuto il via libera definitivo dal Consiglio dei Ministri nei giorni scorsi (si veda “Nell’impresa sociale utili detassati se reinvestiti in attività di interesse generale” del 19 luglio), lo schema di decreto correttivo del Codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017) è ancora all’esame delle Commissioni competenti di Camera e Senato.

Tornando alla delega per la riforma del Terzo settore l’art. 5, comma 1, lett. e) della L. 106/2016 ha previsto – tra le altre – anche la revisione dei Centri di servizio per il volontariato (CSV), stabilendo la possibilità che ad essi possano partecipare anche Enti del Terzo settore (ETS) e che la loro costituzione abbia il fine di “fornire supportotecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari nei diversi Enti del Terzo settore”.
L’iniziale finalità di queste figure è stata quella di essere al servizio delle sole Organizzazioni di volontariato (OdV), ma con la citata L. 106/2016 ne è stato ampliato notevolmente il perimetro, ricomprendendo tutti gli enti del Terzo settore.

In questo ampliamento, la recente Convenzione del 6 luglio tra il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e l’Associazione che raggruppa i vari CSV (CSVnet) si inserisce in un momento particolare per tutti gli enti no profit, moltissimi dei quali chiamati a valutare se apportare o meno modifiche ai propri statuti nel caso si abbia intenzione di transitare nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), previsto dall’art. 45 del Codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017), requisito essenziale per potersi definire ETS e accedere a tutta una serie di benefici, sia di carattere fiscale che di altra natura, soprattutto quelli che possono derivare da convenzione con enti pubblici.

Ed è proprio in questa valutazione che conoscere a fondo i meccanismi che regoleranno il funzionamento degli ETS costituirà una base sicura affinché la stessa possa essere la più ponderata possibile, anche se per talune realtà il passaggio al RUNTS rappresenterà una necessità, ad esempio perché ha in gestione un bene pubblico che – per legge – deve essere affidato per le attività sociali soltanto a ETS.

Ben vengano, allora, le iniziative formative e informative attraverso seminari, convegni, giornate di studio e pubblicazioni sulla riforma, strumenti utili a ben comprendere la nuova realtà e – soprattutto – l’evoluzione sull’intero comparto, visto che alcuni enti non entreranno a far parte del RUNTS, per legge (art. 4 del CTS) o per scelta successiva alla citata valutazione. Tali attività realizzeranno linee guida che saranno predisposte in primis per comprendere il corretto comportamento dei vari organi sociali degli enti del Terzo settore (assemblee, direttivi, revisori, garanti ecc.), compresi gli aspetti legati alla responsabilità e alle funzioni così come disposte dalla nuova normativa.

Una seconda finalità prevede l’elaborazione di criteri, requisiti e procedure per dare corpo alle previsioni di cui all’art. 92 del CTS, ossia per l’esercizio dell’attività di autocontrollo da parte dei CSV nei confronti degli ETS loro associati. In tal modo verrà favorito il coinvolgimento dei commercialisti a livello locale in tale attività. In questo senso, il coinvolgimento sull’intero territorio nazionale di tutti gli attori della riforma completa l’opera, atteso che la realtà del Terzo settore permea ogni spazio territoriale del nostro Paese, anche in virtù del forte impatto numerico che esso comporta, visto che si parla di oltre 5 milioni di volontari e oltre un milione di addetti (lavoratori a vario titolo).

Si ricorda che i CSV sono regolati dall’intero Capo II del DLgs. 117/2017, ove accanto alla previsione per l’accreditamento di questi (art. 61) e alle forme per il loro finanziamento – soprattutto grazie all’apporto di contributi da parte delle Fondazioni bancarie (art. 62) – il successivo art. 63 dispone quali siano i servizi che i CSV devono erogare. Riprendendo la previsione di cui al sopra citato art. 5 della L. 106/2016, il comma 2 declina le sei aree di intervento:
– promozione, orientamento e animazione territoriale, per dare visibilità ai valori del volontariato, soprattutto verso la comunità locale dove operano le varie organizzazioni e – in particolare – verso i giovani (nelle scuole, istituti vari ed università);
– formazione, qualificando i volontari e coloro che aspirano a diventare tali attraverso una maggiore consapevolezza del loro ruolo e lo sviluppo di competenze trasversali;
– consulenza, assistenza qualificata e accompagnamento in ambito giuridico-fiscale, gestionale-organizzativo, delle assicurazioni, raccolta fondi, ecc;
– informazione e comunicazione per aumentare qualità e quantità di informazioni utili al volontariato e a dare supporto alle varie iniziative svolte dai vari enti, oltre a promuovere la coscienza volta all’accredito del volontariato come “interlocutore autorevole e competente”;
– ricerca e documentazione, aventi il fine di rendere disponibili banche dati e insieme delle conoscenze del volontariato a favore della comunità tutta, sia nazionale che comunitaria/internazionale;
– supporto tecnico-logistico, con la messa a disposizione temporanea di spazi e strutture per facilitare o promuovere l’attività stessa di volontariato.

In poche parole, il sistema dei CSV garantisce a livello nazionale un intenso lavoro di consulenza e formazione sulla riforma e l’accordo suddetto darà omogeneità alle diverse procedure, con particolare riguardo agli aspetti fiscali e amministrativi.