La proposta di adesione dell’Ufficio, secondo la Cassazione, non determina il disconoscimento del quadro probatorio emerso nell’accertamento

Di Alice BOANO e Alfio CISSELLO

Nel corso della procedura di adesione, il contraddittorio può concludersi con uno dei seguenti provvedimenti: una archiviazione della pretesa, qualora sia emersa l’insussistenza delle condizioni per procedere all’accertamento (in sostanza un’autotutela), un atto di adesione, qualora il contribuente intenda definire la propria posizione, una emissione o una “conferma” dell’atto di accertamento, ove il contribuente non si sia presentato in contraddittorio oppure non abbia, in tal sede, definito l’accertamento con adesione.

Nel caso di esito positivo del contraddittorio, è bene ricordare, l’adesione può dirsi perfezionata, ai sensi dell’art. 9 del DLgs. 218/97, solo a seguito del pagamento delle intere somme o della prima rata del piano di dilazione.
In caso contrario, ossia nell’ipotesi in cui le parti non abbiano trovato un accordo, la Cassazione, con la pronuncia n. 13907 del 31 maggio 2018, afferma la necessità che, in sede accertativa, siano tenute in considerazione le doglianze del contribuente esposte in sede di adesione.

Nel caso di specie, un esercente attività di servizio di pulizia locali era stato sottoposto ad un accertamento fondato sugli studi di settore e, per tale motivo, era avviata la procedura di accertamento con adesione.
All’esito del contraddittorio, l’Ufficio aveva tenuto conto delle risultanze ivi emerse, riducendo il quantum della pretesa (dal testo della sentenza non si evince in modo chiaro in che modo, ma sembra corretta l’autotutela riduttiva, non dovendo il Fisco annullare e rinnovare l’accertamento).

La Suprema Corte ha confermato la legittimità di tale scelta, fondando i propri ragionamenti sulla natura dell’accertamento con adesione.
In particolare, viene negata la natura negoziale o transattiva, non potendo l’Amministrazione negoziare la pretesa tributaria, trattandosi, invece, di un atto unilaterale, espressione del potere potestativo della stessa.
L’avvenuta formulazione di una proposta di accertamento con adesione, inoltre, non determinerebbe né la rinuncia a far valere la pretesa tributaria, né il disconoscimento, ex se, della consistenza probatoria conseguente all’accertamento esperito (in tal senso, Cass. 14 aprile 2017 n. 9659).

Alla luce di tali considerazioni, i giudici affermano che, in caso di mancata adesione, laddove contribuente e Amministrazione finanziaria non abbiano concordato nella determinazionedella pretesa alla luce degli elementi emersi nel contraddittorio, l’Ufficio deve necessariamente tenere conto dei chiarimenti e delle prove forniti dal contribuente, riducendo la pretesa.

La soluzione trova conferma anche nella prassi e, in particolare, nella C.M. 20 ottobre 1999 n. 203, ove si sottolinea la necessità di un aggravio dal punto di vista motivazionale, risultando imprescindibile sia il riferimento alle norme legittimanti la rettifica e, soprattutto, alle risultanzeemerse nel contraddittorio.