È consigliabile presentare l’istanza entro il 3 luglio 2018 per ottenere il responso entro il termine di presentazione del modello REDDITI

I soggetti che intendono disapplicare la disciplina delle società di comodo (non operative o in perdita sistematica) per il periodo di imposta 2017, in mancanza di cause di esclusione o disapplicazione automatica, possono presentare apposita istanza di interpello o disapplicare in modo autonomo la disciplina dandone indicazione nel modello REDDITI 2018.

Se presentato, il c.d. “interpello probatorio” si sostanzia in una richiesta all’Amministrazione finanziaria tesa ad ottenere un parere circa la sussistenza delle situazioni oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi e del reddito minimi.

Quanto ai termini di presentazione, seppur in mancanza di indicazioni di fonte ufficiale, si ritiene che l’interpello probatorio possa essere inviato entro il 31 ottobre 2018 (scadenza per l’invio della dichiarazione dei redditi, così prorogata per il periodo di imposta 2017 “solare” dall’art. 1 comma 932 della L. 205/2017), e non entro il 30 settembre (termine ordinario previsto dall’art. 2 del DPR 322/98).
Sotto il profilo operativo, però, considerato il termine di 120 giorni concesso all’Amministrazione finanziaria per fornire la risposta, potrebbe essere utile anticipare l’invio. In particolare, presentare l’istanza entro il 3 luglio consentirebbe di recepirne la risposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Va, al riguardo, segnalato che il computo del tempo di risposta potrebbe variare a seconda del mezzo di spedizione impiegato (es. consegna a mano, plico raccomandato con avviso di ricevimento o PEC), posto che, in base a quanto sembra evincersi dal provvedimento n. 27/2016, nel caso invio di plico raccomandato rileva la data risultante dall’avviso di ricevimento. In tal caso, tenendo conto che i 120 giorni inizieranno a decorrere solo da tale data, potrebbe risultare opportuno anticipare ulteriormente l’invio rispetto al 3 luglio; tale problematica non sussiste, invece, nel caso di invio tramite PEC, posto che la ricevuta è rilasciata dal sistema PEC, ancorché gli Uffici siano chiusi.

Una volta presentato l’interpello si possono delineare casistiche diverse a seconda che la società abbia versato le imposte “maggiorate” (considerandosi, anche solo a titolo prudenziale in attesa della risposta, di comodo) o nei modi ordinari.
Nel primo caso, se la risposta è negativa la dichiarazione recepirà, nei fatti, la decisione assunta dall’Amministrazione finanziaria; se, invece, la risposta è positiva, la società dichiara nel quadro RX un credito derivante dall’eccedenza di versamento a saldo.

Se le imposte sono versate nei modi ordinari e la risposta è positiva, nulla quaestio; se, invece, la risposta è negativa e la società decide di seguire l’orientamento dell’Amministrazione, è necessario ravvedere l’insufficiente versamento, riducendo la sanzione del 30% alla metà, e poi ancora a 1/9 se la regolarizzazione avviene nei 90 giorni successivi alla scadenza (non si configurano, invece, in questo caso ipotesi di dichiarazione infedele).

In alternativa alla presentazione dell’interpello, il contribuente, mediante un’autovalutazione, può comunque disapplicare la disciplina dandone specifica indicazione nella dichiarazione dei redditi. Analoga facoltà è prevista per i soggetti che, pur avendo presentato l’interpello, abbiano ricevuto risposta negativa.
I modelli REDDITI riportano, infatti, nel prospetto del quadro RS relativo alle società di comodo, le caselle “Imposta sul reddito – società non operativa” e “Imposta sul reddito-società in perdita sistematica” (righi RS116 di REDDITI 2018 SC e RS11 di REDDITI 2018 SP) in cui segnalare, alternativamente:
– l’accoglimento dell’interpello (codice 1);
– la mancata presentazione dell’istanza di interpello (codice 2);
– la mancata risposta positiva all’interpello (codice 3).
Analoghe indicazioni vanno fornite ai fini IRAP e IVA, nelle rispettive caselle “IRAP” e “IVA”, da compilare anche congiuntamente a quelle relative alle imposte sul reddito.

In sostanza, la società ha due strade alternative:
– presentare l’interpello e, se questo viene accolto, compilare le sopra indicate caselle con il codice “1”;
– non presentare l’interpello e disapplicare comunque la disciplina, se si ritiene che sussistano le condizioni, indicando, in questo caso, nelle stesse caselle il codice “2”.

Sanzione sino a 21.000 euro per l’omessa “segnalazione”

Particolare attenzione va prestata nei casi di mancata presentazione dell’istanza di interpello o in caso di risposta negativa, posto che al mancato rispetto del suddetto obbligo di segnalazione nei righi RS116 o RS11 si ricollega l’irrogazione della sanzione amministrativa da 2.000 a 21.000 euro. La sanzione grava quindi sul soggetto che:
– non ha presentato interpello e, ritenendo sussistenti le condizioni, ha disapplicato la disciplina delle “società di comodo”, ma non ha indicato il codice “2”;
– ha presentato interpello e, pur avendo ricevuto risposta sfavorevole, ha disapplicato la disciplina e non ha indicato il codice “3”.