Con il DLgs. 37/2016, il legislatore nazionale ha dato attuazione alla decisione quadro 2005/214/GAI, con la quale gli Stati membri dell’Unione europea hanno fissato – disciplinandone l’operatività – il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni applicative di sanzioni pecuniarie, quale ulteriore strumento di cooperazione giudiziaria nell’Unione tanto in materia civile quanto in materia penale, testualmente “al fine di facilitare l’esecuzione di dette sanzioni in uno Stato membro diverso dallo Stato in cui sono state comminate”.

In un caso portato all’attenzione della Corte di Cassazione nella sentenza n. 22334, depositata il 18 maggio scorso, si è posto il tema della concreta attuazione di tale disciplina in relazione alla comminazione di una sanzione pecuniaria per una violazione al codice della strada olandese al legale rappresentante di una srl italiana, in quanto responsabile in sede civile ed amministrativa della circolazione dei veicoli locati dalla propria società.

Va evidenziato che il riconoscimento della decisione straniera – poggiando sul reciproco affidamento fra gli ordinamenti dei Paesi membri – non è subordinato alla condizione che l’ordinamento processuale straniero e quello italiano siano del tutto simili o assimilabili e che la decisione cui sarà data esecuzione in Italia sia stata resa all’esito di un giudizio disciplinato da regole procedurali sovrapponibili a quelle dello Stato membro di esecuzione.

Proprio per prevenire possibili ostacoli di natura processuale derivanti dalle disomogeneità nella previsione delle autorità competenti ad applicare le diverse pene pecuniarie, il legislatore comunitario ha, inoltre, espressamente previsto che possano essere riconosciute le decisioni applicative di sanzioni pecuniarie rese tanto dall’autorità giudiziaria, quanto dall’autorità amministrativa, ed in senso conforme si è orientato il legislatore nazionale nell’art. 2del DLgs. 37/2016.
Costituisce, pertanto, aspetto del tutto irrilevante ai fini del riconoscimento giudiziario che la violazione al codice della strada in oggetto costituisca, nell’ordinamento olandese, soltanto una violazione amministrativa anziché un “reato”.

Davanti ai giudici di legittimità viene sollevato, tuttavia, un problema di compatibilità tra tale normativa e quanto previsto in materia di responsabilità degli enti ai sensi del DLgs. 231/2001. Quest’ultima è, infatti, soggetta a rigorosi presupposti, potendo derivare soltanto da una rosa tassativa di reati (i “reati-presupposto”, previsti dagli artt. 24 e seguenti del DLgs. 231/2001) e richiedendo l’esistenza di specifiche condizioni e criteri di imputazione della responsabilità all’ente (puntualmente definiti dagli artt. 56 e 7 del medesimo decreto).

Nondimeno – secondo la sentenza in commento – tale disciplina non costituisce impedimento normativo al riconoscimento della decisione applicativa di una sanzione pecuniaria nei confronti di una persona giuridica che sia stata resa dall’autorità giudiziaria o amministrativa di un altro Stato dell’Unione europea in conformità alla decisione quadro 2005/214/GAI e, dunque, in ossequio al principio del mutuo riconoscimento delle decisioni applicative di sanzioni pecuniarie nell’ambito della cooperazione giudiziaria fra gli Stati dell’Unione.

Il legislatore comunitario e, di conseguenza, il legislatore nazionale hanno espressamente previsto che possano essere oggetto di riconoscimento anche le decisioni applicative di una sanzione pecuniaria nei confronti di una persona giuridica. L’art. 2 comma 1 lett. a) n. 3 del DLgs. 37/2016 precisa che si intende per “decisione”, una decisione definitiva che applica una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica, che sia stata adottata da una autorità diversa dall’autorità giudiziaria, che si è pronunciata in merito a una violazione amministrativa, purché alla persona interessata sia stata data la possibilità di fare ricorso all’autorità giudiziaria.

Viene, cioè, consentito – come si è già detto – il riconoscimento delle decisioni emesse non soltanto dall’autorità giudiziaria, ma anche dall’autorità amministrativa, e dunque in caso di sanzioni pecuniarie conseguenti non solo da “reato”, ma anche da illecito amministrativo.

Ne discende che il riconoscimento della decisione applicativa di una sanzione pecuniaria nei confronti di una società è subordinato alle sole condizioni previste dal DLgs. 37/2016, mentre prescinde dai presupposti e dai limiti di cui al DLgs. 231/2001. Sebbene nel caso di specie le conseguenze di tale impostazione non appaiono rilevanti (trattandosi di una sanzione pecuniaria di 112 euro), è innegabile che problemi di coordinamento, di sovrapposizione e di certezza delle sanzioni si potranno porre con sempre maggiore frequenza per le persone giuridiche che operano su scala internazionale.