Il credito recuperato e sanzionato per indebita detrazione e infedele dichiarazione esclude l’ulteriore sanzione da indebita compensazione
Con risoluzione n. 36/2018, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate esclude l’applicazione delle sanzioni da indebita compensazione per il credito IVA inesistente utilizzato in F24 laddove siano già state scontate le sanzioni per illegittima detrazione e dichiarazione infedele e il credito sia stato recuperato in sede accertativa.
La nozione di “credito inesistente”, per espressa previsione dell’art. 13 comma 5 del DLgs. 471/97, consiste nel credito al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di tipo formale o automatizzato di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73 e all’art. 54-bis del DPR 633/72.
Tale definizione consente, tra l’altro, di tenere conto della molteplicità dei crediti d’imposta, evitando che possa essere irrogata al contribuente una sanzione particolarmente grave nel caso in cui sussistano i requisiti sostanziali previsti dalla norma tributaria ma non siano stati posti in essere esclusivamente gli adempimenti di natura formale (e sempreché l’effettuazione di detti adempimenti non sia considerata elemento costitutivo di maturazione del credito dalle stesse norme).
Il riscontro del credito da utilizzare in compensazione mediante procedure automatizzate, enunciato dal citato art. 13 comma 5, rappresenta una condizione ulteriore rispetto a quella dell’esistenza sostanziale del credito ed è volta a evitare che si applichino le sanzioni più gravi quando il credito, fruito in compensazione indebitamente, possa comunque essere “intercettato” mediante controlli automatizzati. Quindi, non essendo riscontrabile l’inesistenza del credito d’imposta dal controllo delle dichiarazioni, per i crediti illegittimamente utilizzati in compensazione in F24 è stato previsto uno specifico atto di recuperoex art. 1 comma 421 della L. 311/2004.
Viceversa, il credito inesistente che emerga dalla dichiarazione (e, quindi, utilizzato dal contribuente) impone l’emissione degli atti tipici di accertamento, entro i termini ordinari di decadenza. Attualmente, il quinto anno successivo a quello di indebito utilizzo in compensazione (il quarto anno successivo, per le annualità sino al 2015).
Per questa fattispecie si applicano inoltre le sanzioni per infedele dichiarazione, la quale assorbe quelle specifiche per omesso versamento dell’imposta e per la compensazione di crediti inesistenti.
In ragione di quanto descritto, l’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 36/2018 afferma l’inapplicabilità della sanzione relativa all’utilizzo del credito inesistente in compensazione qualora sia già stata recuperata e sanzionata (anche con l’infedele dichiarazione) l’indebita detrazione IVA relativa ad un’operazione inesistente.
Diversamente, la medesima violazione verrebbe punita due volte: prima con le sanzioni relative alla detrazione IVA per operazioni inesistenti (sanzioni ex art. 5 comma 4 del DLgs. 471/97 e art. 6 comma 6 dello stesso decreto, cumulabili in progressione) e il conseguente recupero del credito non spettante; poi con l’atto di recupero del credito successivamente utilizzato in compensazione (richiamato art. 13 comma 5 del DLgs. 471/97).
Fermo restando, quindi, il recupero del minor credito derivante dalla dichiarazione (e la conseguente sanzione per infedele dichiarazione), devono ritenersi legittime le compensazioni eseguite negli anni successivi, senza la possibilità per gli Uffici di contestare e recuperare ulteriormente le relative somme.