Punibili soltanto i soggetti che abbiano effettuato scambi di beni per oltre 750.000 euro

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 20 marzo scorso, del DPR 31 gennaio 2018, con il quale è stato approvato il Programma statistico nazionale (PSN) per il triennio 2017-2019, non ha dissipato i dubbi in relazione alla sanzionabilità delle violazioni correlate agli elenchi INTRASTAT acquisti.

La questione è legata alle recenti semplificazioni concernenti i modelli INTRA-2, la cui obbligatorietà, al di sopra di determinate soglie di acquisti intracomunitari di beni e di servizi ricevuti, permane comunque a soli fini statistici.
In ambito tributario, l’omessa presentazione degli elenchi di cui all’art. 50 comma 6 del DL 331/93, o la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da 500 a 1.000 euro (art. 11comma 4 del DLgs. 18.12.1997 n. 471).

In relazione ai dati statistici, sono suscettibili di sanzioni le imprese soggette al Programma statistico nazionale che abbiano effettuato, nel mese di riferimento, “spedizioni o arrivi per un ammontare pari o superiore a 750.000 euro” con i Paesi Ue.
Il DPR 31 gennaio 2018, che non ha, sul punto, apportato modifiche rispetto al programma precedente, approvato con DPR 24 settembre 2015, nel delimitare il perimetro applicativo della punibilità si riferisce a “spedizioni e arrivi di beni”. Parrebbe dunque non avere rilevanza il volume di servizi prestati o ricevuti, a meno di non volere considerare un’accezione estremamente ampia della nozione di “spedizioni e arrivi”; non si può, tuttavia, non rimarcare come la disposizione faccia letteralmente riferimento ai soli “beni”.

Ciò detto, volendo concentrare l’attenzione sui soggetti i cui scambi si posizionano al di sotto della soglia di 750.000 euro, le semplificazioni introdotte dall’art. 13, comma 4-quater del DL 244/2016 e dal relativo provvedimento n. 194409/2017, emanato dall’Agenzia delle Entrate di concerto con l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli e d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica, potrebbero avere ampiamente ristretto il regime sanzionatorio concernente gli INTRA-2, eliminandolo, di fatto, per quanto concerne i servizi ricevuti.

Ci si potrebbe chiedere, infatti, se risulti ancora applicabile la sanzione “fiscale” di cui all’art. 11 comma 4 del DLgs. 471/97, considerato che l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento ai periodi mensili vige, ai soli fini statistici, qualora l’ammontare totale trimestrale dei suddetti acquisti sia uguale o superiore a 200.000 euro in almeno uno dei quattro trimestri precedenti e che, analogamente, è obbligatoria la presentazione, sempre soltanto a fini statistici, degli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi “generici” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72, ricevute con riferimento ai periodi mensili, nel caso in cui l’ammontare totale trimestrale dei suddetti acquisti sia uguale o superiore a 100.000 euro in almeno uno dei quattro trimestri precedenti.

Nessuna sanzione “statistica” sotto i 750.000 euro

Atteso che, in tal caso, per gli INTRA-2 bis e gli INTRA-2 quater resterebbero in vigore soltanto le violazioni statistiche, occorre ricordare che l’art. 34 del DL 23 febbraio 1995 n. 41 dispone che vengano applicate le sanzioni per omessa o inesatta compilazione dei modelli in capo alle sole imprese che rispondono ai requisiti indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati ai fini dell’approvazione del Programma statistico nazionale, concernenti “l’elenco delle indagini per le quali la mancata fornitura dei dati si configura come violazione dell’obbligo di risposta”.

Come accennato in precedenza il DPR 31 gennaio 2018 ha individuato, in tale elenco, con codice IST-00111, le spedizioni e arrivi di beni con Paesi Ue, realizzate da operatori che hanno eguagliato o superato la soglia di 750.000 euro.
Ne consegue che, al di sotto di tale limite, non saranno sanzionate le violazioni concernenti i modelli INTRA-2 bis e INTRA-2 quater, mentre, al di sopra, verrebbero punite le omissioni o gli errori concernenti i soli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni.