Il nuovo regime di cassa non influenza invece lo status di società di comodo per il 2017
Nell’ambito del quadro RS dei modelli REDDITI 2018 SC ed SP è presente, come gli anni scorsi, il prospetto per la verifica dello status di società di comodo e per l’applicazione della relativa disciplina; sebbene i modelli non rechino alcuna modifica rispetto agli scorsi anni, una novità è rinvenibile nelle istruzioni al modello REDDITI SP le quali recepiscono le indicazioni fornite dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 11 del 13 aprile 2017 (§ 4.2) con riguardo al trattamento delle rimanenze da parte delle imprese in contabilità semplificata che applicano il regime di cassa. Il periodo di imposta 2017 rappresenta, infatti, il primo anno di applicazione del regime di cassa di cui all’art. 1 commi 17-23 della L. 11 dicembre 2016 n. 232.
In estrema sintesi, si ricorda che, per effetto di tale regime, dal 2017, le variazioni delle rimanenze non concorrono più alla formazione del reddito d’impresa, ma le spese per le merci rilevano nel periodo d’imposta in cui è effettuato il pagamento. Le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio 2016 sono portate interamente in deduzione del reddito del primo periodo di applicazione del regime di cassa.
Le precisazioni dell’Agenzia riguardano, da un lato, l’individuazione dei presupposti per l’applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica e, dall’altro, il computo del reddito minimo delle società di comodo, in quanto non operative o in perdita sistematica. Rappresentando il 2017 il primo periodo di imposta di applicazione del regime, i chiarimenti non impattano sulla verifica dello status per il 2017, la quale richiede di monitorare il quinquennio 2012-2016, mentre può già influenzare il calcolo del reddito minimo 2017.
Con riferimento al primo aspetto, le istruzioni, richiamando la citata circ. n. 11/2017, precisano che laddove il 2017 sia compreso nel periodo di osservazione quinquennale per le società in perdita sistematica, il relativo risultato fiscale deve essere considerato senza tener conto del componente negativo derivante dalla deduzione integrale del valore delle rimanenze finali del 2016.
Si consideri, ad esempio, il caso di una società in perdita fiscale nei periodi d’imposta 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. Ai fini dell’applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica per il 2018, il risultato fiscale del periodo 2017 va rideterminato senza considerare il componente negativo derivante dalla deduzione integrale del valore delle rimanenze finali del periodo 2016.
Pertanto, se nel 2017 la società realizza una perdita fiscale pari a 100, di cui 20 derivante dalla deduzione integrale delle rimanenze finali del periodo 2016, il risultato fiscale 2017 da prendere in considerazione per la verifica del quinquennio in perdita va “sterilizzato” dell’importo di 20, con la conseguenza che la perdita fiscale 2017 sarebbe pari a 80 (100-20).
Risultando in perdita anche gli altri periodi del quinquennio 2013-2017, la società sarebbe comunque soggetta all’applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica nel periodo di imposta 2018.
Diverso è il caso in cui il periodo 2017, incluso nel quinquennio di osservazione 2013-2017, riporti una perdita fiscale di 100, determinata dalla deduzione delle rimanenze finali del 2016 di importo pari a 105.
Seppur tale ipotesi non sia stata esaminata dall’Agenzia, deve ritenersi che anche in tal caso l’ammontare delle rimanenze finali debba essere neutralizzato ai fini del computo del risultato del periodo 2017, determinando l’insorgere di un risultato positivo pari a 5 che, se superiore al reddito minimo, comporterebbe la fuoriuscita dal regime delle società di comodo per il 2018 (si veda la tabella in calce all’articolo).
Il fatto che la società risulti in perdita nel 2017 per effetto della deduzione del valore residuo delle rimanenze non rileva, invece, ai fini dello status di società in perdita sistematica per il 2017 medesimo, atteso che, come detto, a tali fini devono essere monitorate le risultanze del quinquennio 2012-2016.
Il secondo aspetto analizzato dall’Agenzia concerne il caso in cui nel 2017, primo periodo di imposta di applicazione del regime di cassa, la società risulti di comodo. In tale ipotesi, il reddito minimo va decurtato dell’importo pari al valore delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio 2016 secondo il principio della competenza, dedotto integralmente nel 2017.
Supponendo, quindi, che il reddito minimo sia pari a 120 e l’ammontare della deduzione effettuata nel 2017 relativa alle rimanenze finali del periodo 2016 sia pari a 30, il reddito minimo rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina delle società di comodo per il 2017 sarebbe pari a 90 (120-30). L’importo di 30 andrebbe quindi indicato nel rigo RS19, colonna 2 deputata ad accogliere gli importi esenti per effetto di agevolazioni fiscali.
Risultato fiscale 2017 (perdita) | Deduzione integrale rimanenze del 2016 | Risultato fiscale “sterilizzato” 2017 | Status per il periodo 2018 |
(100) | 20 | (80) | Di comodo |
(100) | 105 | 5 | Non di comodo |