In caso di accertamento il dies a quo è correlato all’emissione della nota di debito

Il diritto alla detrazione della maggior IVA richiesta dal cedente o prestatore in ragione di eventuali accertamenti subiti, decorre dalla data di emissione dei documenti di rettifica e non da quella in cui sono state emesse le fatture originarie. Il principio, già sostanzialmente presente nel nostro ordinamento in forza di quanto disposto dall’art. 60 del DPR 633/72, è stato affermato dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza depositata ieri, relativa alla causa C-8/17, Biosafe vs Flexipiso.

I giudici dell’Ue, nelle motivazioni della pronuncia, ricordano che sebbene, ai sensi dell’art. 167 della direttiva 2006/112/CE, il diritto alla detrazione sorga quando l’imposta diviene esigibile, “il suo esercizio è possibile, ai sensi dell’art. 178 della direttiva medesima, solo dal momento in cui il soggetto passivo sia in possesso della fattura” (cfr. punto 33 della sentenza in commento e Corte di Giustizia Ue 21 marzo 2018 C-533/16 Volkswagen, punto 43).

In linea di principio il diritto va esercitato durante lo stesso periodo in cui è sorto, tuttavia il soggetto passivo può essere autorizzato ad operare la detrazione anche in un momento successivo, purché, comunque, il termine di decadenza non sia temporalmente indefinito. Sulla base delle considerazioni testé formulate, ne consegue che, in caso di accertamento, solo nel momento in cui il cedente/prestatore esercita la rivalsa della maggiore IVA versata attraverso note di addebito, si realizzano le condizioni sostanziali e formali affinché sorga il diritto alla detrazione dell’IVA in capo al cessionario/committente (punto 43).

La Corte di Giustizia europea ha sostanzialmente fatto proprie le considerazioni dell’Avvocato generale, secondo cui la detraibilità dell’imposta “assolta a monte è limitata, per quanto attiene al quantum, dall’IVA specificamente esposta nella relativa fattura” (conclusioni dell’Avvocato generale del 30 novembre 2017, causa C-8/17, punto 24). Se, in relazione alle condizioni sostanziali affinché sorga il diritto alla detrazione (c.d. “profilo dell’an”), “i beni e servizi fatti valere a fondamento di tale diritto, ai sensi dell’art. 168, lettera a), della direttiva IVA, devono essere utilizzati a valle dal soggetto passivo ai fini delle proprie operazioni soggette a imposta” e atteso che, “a monte, detti beni o servizi devono essere forniti da un altro soggetto passivo” (punto 29 delle conclusioni), è quanto mai opportuno rilevare il momento in cui il diritto alla detrazione sorge “sotto il profilo del quantum”.

A tal proposito assume rilievo il combinato disposto degli artt. 178 e 226, punto 10, della direttiva 2006/112/CE, secondo cui, al fine dell’esercizio del diritto alla detrazione è necessario il possesso della fattura (art. 178), nella quale sia indicato l’importo dell’IVA da pagare (art. 226 punto 10). Attraverso tali norme il legislatore ha quindi correlato “il diritto sostanziale alla detrazione dell’IVA dovuta dal destinatario con il possesso di una fattura che esponga l’IVA a suo carico” (punto 37 delle conclusioni citate).

Fintanto che il cedente/prestatore non abbia incluso nel prezzo l’aliquota e non l’abbia traslata sul destinatario attraverso la controprestazione, questi non sarà gravato dell’IVA nel “quantum” relativo.
La maggiore IVA non esposta nella fattura relativa all’originaria prestazione e richiesta in un momento successivo, non costituisce, secondo l’Avvocato generale, la mera rettifica di un errore formale, essendo a tutti gli effetti “comparabile alla prima emissione della fattura” (punto 62 delle conclusioni).

Si comprende dunque come, ad avviso della Corte Ue, il dies a quo di decorrenza dell’esercizio del diritto alla detrazione non possa che coincidere con la data di emissione della nota rettificativa, documento il cui possesso è ritenuto indispensabile ai fini dell’esercizio di tale diritto.
Si tratta, a ben vedere, di un’ulteriore conferma di principi già desumibili dalla lettura della nota sentenza Terra Baubedarf-Handel (Corte di Giustizia UE 29 aprile 2004 causa C-152/02) e della più recente causa Volkswagen (Corte di Giustizia Ue 21 marzo 2018 C-533/16).

Il principio è già stato recepito nel nostro ordinamento

Vale la pena rimarcare il fatto che nell’ordinamento interno il principio è già stato recepito da alcuni anni; secondo il disposto di cui all’art. 60 comma 7 del DPR 633/72, infatti, i cessionari o committenti, cui sia stata addebitata in via di rivalsa l’IVA accertata in capo ai cedenti o prestatori, possono esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui l’imposta è stata corrisposta.