Le recenti semplificazioni hanno modificato le soglie al di sopra delle quali sono obbligatori gli elenchi relativi agli acquisti

Entro il 26 marzo 2018, i soggetti passivi IVA che hanno effettuato operazioni intracomunitarie sono tenuti a valutare la trasmissione dei modelli INTRASTAT “mensili” relativi al periodo di febbraio 2018, tenendo conto delle recenti novità nelle regole di presentazione degli elenchi.

Infatti, a partire dal 1° gennaio 2018, trovano applicazione le semplificazionipreviste dal provv. Agenzia delle Entrate n. 194409 del 25 settembre 2017.
Le novità interessano principalmente le regole di presentazione dei modelli INTRASTAT relativi alle operazioni di acquisto (modelli INTRA-2 bis e INTRA-2 quater), ma investono in parte anche la presentazione dei modelli relativi alle operazioni attive (modelli INTRA-1 bis e INTRA-1 quater).

Si ricorda, in primo luogo, che il provvedimento citato ha attribuito valenza esclusivamente statistica ai modelli relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetti passivi IVA comunitari (modelli INTRA-2).
Inoltre, ha ristretto la platea di soggetti obbligati all’adempimento, esonerando dalla presentazione coloro che, nei quattro trimestri precedenti hanno realizzato, su base trimestrale, un ammontare di operazioni inferiore a specifiche soglie.

In ragione di tali modifiche, dunque, sono tenuti a presentare il modello INTRA-2 bis entro il prossimo 26 marzo (il termine naturale del 25 marzo 2018 è domenica), i soggetti che hanno realizzato in almeno uno dei quattro trimestri precedenti un ammontare di acquisti intracomunitari di beni uguale o superiore a 200.000 euro su base trimestrale (il precedente limite era pari a 50.000 euro). Al di sotto di tale soglia, infatti, non sussiste l’obbligo di listing.
Pertanto, i soggetti che in vigenza della disciplina precedente erano tenuti alla presentazione del modello su base trimestrale (avendo effettuato operazioni per un ammontare uguale o inferiore a 50.000 euro), sono ora esonerati dall’adempimento, ferma restando la possibilità di presentazione su base facoltativa.
Quest’ultimo aspetto è stato chiarito dalle istruzioni alla compilazione degli elenchi, aggiornate con determinazione Agenzia delle Dogane dell’8 febbraio 2018 n. 13799.

La lettura delle istruzioni, peraltro, consente di sciogliere ulteriori dubbi in merito alla presentazione degli INTRA acquisti. Dalle stesse si evince, ad esempio, che la valenza esclusivamente statistica del modello INTRA-2 bis non implica che questo debba essere compilato con i soli dati “statistici”. Significa, invece, che, fermo restando l’obbligo di compilare la parte “fiscale” del modello, le informazioni indicate sono richieste soltanto per finalità statistiche.

In ragione di tali finalità, inoltre, gli acquisti intracomunitari di beni non devono più essere riepilogati con riferimento al periodo di registrazione, bensì con riferimento al periodo in cui i beni arrivano nel territorio italiano (cfr. anche comunicazione Agenzia delle Dogane 20 febbraio 2018 n. 18558).
Di conseguenza, sono escluse dal modello INTRA-2 bis tutte le operazioni di acquisto in cui i beni non entrano nel territorio dello Stato, come le operazioni triangolari in cui il soggetto italiano è il promotore dell’operazione.

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi ricevute, l’obbligo di presentazione del modello INTRA-2 quater entro il prossimo 26 marzo sussiste per i soggetti che hanno realizzato in almeno uno dei quattro trimestri precedenti un ammontare di operazioni uguale o superiore a 100.000 euro su base trimestrale – ferma restando, anche in tal caso, la possibilità di presentare l’elenco, in via facoltativa, per coloro che non superano la soglia individuata.

Con riferimento alle operazioni attive oggetto di riepilogo, si segnala la previsione di una “soglia statistica” per la compilazione dei modelli INTRA-1 bis. A partire dal 2018, infatti, l’indicazione dei dati statistici delle cessioni intracomunitarie di beni è facoltativa per i soggetti che, pur essendo tenuti alla presentazione dei modelli con periodicità mensile, non hanno realizzato, in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie per un ammontare uguale o superiore a 100.000 euro su base trimestrale. Tali soggetti, dunque, possono limitarsi a indicare i soli dati “fiscali” (colonne da 1 a 6) al pari dei soggetti che presentano il modello con periodicità trimestrale.
Considerato che le nuove regole sono operative dal gennaio 2018, quanto descritto (esonero dalla compilazione della parte “statistica”) vale anche per la presentazione relativa a febbraio 2018 (saranno esonerati coloro che non hanno superato la soglia di 100.000 euro in nessuno dei quattro trimestri precedenti).

Particolare attenzione meritano, infine, le regole di operatività delle soglie, le quali determinano la periodicità di presentazione dei modelli INTRA-1 o l’obbligo di presentazione dei modelli INTRA-2. Dal 2018, non soltanto la verifica in ordine al superamento delle soglie deve essere effettuata in modo distinto per ogni categoria di operazioni, ma occorre altresì tenere presente che il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie.