Formalizzata, nelle istruzioni ai modelli REDDITI 2018, la corretta compilazione del quadro nei casi in cui i minori valori siano «persi»

Nel quadro RQ dei modelli REDDITI 2018 delle società di persone e delle società di capitali è presente, come per l’anno precedente, il prospetto per rendicontare i dati delle operazioni di assegnazione e di cessione dei beni ai soci.

Con particolare riferimento al caso delle società di capitali, le istruzioni menzionano anche le operazioni di trasformazione in società semplice. Il modello REDDITI 2018 SC non dovrebbe, però, più riguardare questa fattispecie, in quanto le plusvalenze che si originano a seguito di tale operazione devono essere indicate nella dichiarazione del periodo ante trasformazione; questo periodo, essendosi chiuso prima del 31 dicembre 2017 (la scadenza per le operazioni agevolate era fissata al 30 settembre 2017), deve essere rendicontato con il modello REDDITI 2017 SC.

Al di là di questa particolarità, il prospetto si presenta con una veste sostanzialmente analoga a quella già sperimentata lo scorso anno, prevedendosi l’indicazione delle plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva (e delle componenti che vanno a formarla, leggasi il valore normale o catastale del bene e il suo costo fiscalmente riconosciuto) e delle riserve in sospensione d’imposta eventualmente annullate, anch’esse assoggettate ad imposta sostitutiva.

Una novità di particolare rilevanza è però contenuta nelle istruzioni (riferite sia alle società di persone, sia alle società di capitali): viene, infatti, espressamente prevista – risolvendo una lacuna delle istruzioni ai modelli REDDITI 2017 che ha comportato più problematiche nella relativa compilazione – una modalità “standard” di compilazione del prospetto nel momento in cui siano assegnati più immobili ed emergano minusvalenze indeducibili.

La stessa Agenzia delle Entrate aveva rilevato, nella circolare n. 37 del 16 settembre 2016, che in questi casi le minusvalenze fiscali relative ai beni “merce” sono portate a riduzione delle plusvalenze fiscali realizzate su altri beni; non è invece consentito, nella determinazione del reddito soggetto ad imposta sostitutiva, compensare le minusvalenze che emergono a seguito della (molto più frequente) assegnazione di beni strumentali o patrimoniali.

Ad esempio, se sono assegnati due immobili, uno “merce” minusvalente dal valore normale di 200.000 euro e dal costo fiscalmente riconosciuto di 300.000 euro e uno patrimoniale plusvalente, avente valore normale di 320.000 euro e valore catastale di 185.000, euro, l’indicazione per masse dei valori normali e dei costi porta a un risultato corretto quanto a determinazione della base imponibile.

Indicando, infatti, 520.000 euro nella colonna 1 riferita al valore normale e 485.000 euro nella colonna 2 dei costi, la plusvalenza netta che emerge ammonta a 35.000 euro, importo pari alla somma algebrica della minusvalenza deducibile di 100.000 euro relativa al primo immobile e della plusvalenza di 135.000 euro relativa al secondo.

Più frequente il caso dell’immobile minusvalente non merce

Tutt’altra situazione si ha, invece, nel caso (che, come detto, risulta statisticamente molto più frequente) in cui l’immobile minusvalente non è un immobile merce e, pertanto, la componente negativa realizzata non può essere portata a riduzione delle plusvalenze sugli altri immobili.

In questi casi, se si indicano i dati del valore normale e del costo dell’immobile “per masse”, di fatto si effettuerebbe una compensazione. Per evitare questo effetto le istruzioni prevedono, diversamente da quelle dei modelli REDDITI 2017 (che nulla sul punto disponevano), che per gli immobili le cui minusvalenze non sono deducibili il costo deve essere inserito nella colonna a ciò dedicato sino a concorrenza del valore normale o catastale, indicato nella colonna 1.

Riprendendo i dati in precedenza proposti, il prospetto vedrebbe quindi nella colonna 1 del valore normale l’importo di 520.000 euro (somma dei valori normali dei due immobili), e nella colonna 2 dei costi l’importo di 385.000 euro (somma del costo del primo immobile – assunto sino a concorrenza del valore normale di 200.000 euro – e del secondo immobile, assunto invece nella sua interezza).
In questo modo, la plusvalenza assoggettata ad imposta sostitutiva verrebbe correttamente liquidata in 135.000 euro, importo di fatto pari al maggior valore riferito al solo secondo immobile (il minor valore riferito al primo, come detto, viene perso).