Al sindaco spetta l’attività di vigilanza sull’osservanza delle norme procedurali inerenti la formazione, il deposito e la pubblicazione
I sindaci non sono responsabili delle falsificazioni di voci di bilancio poste in essere dagli amministratori. Tali manipolazioni (nel caso di specie attinenti all’inserimento in bilancio di crediti inesistenti) dovrebbero, infatti, essere disvelate dai revisori legali tenuti ad applicare i principi di revisione sui crediti della società, con particolare riferimento ai saldi maggiormente significativi.
È quanto ha avuto modo di affermare un’interessante e innovativa pronuncia del Tribunale di Genova del 6 ottobre 2017, la n. 8880.
L’ordinanza prende le mosse dai reclami avverso un provvedimento di sequestro concesso nell’ambito di un procedimento cautelare instaurato dal curatore di una spa fallita nei confronti degli amministratori, dei sindaci e revisori della stessa.
Nella fattispecie la curatela proponeva azione di responsabilità ex art. 146 del RD 267/1942 nei confronti di soggetti che, per vari periodi, avevano ricoperto cariche di direzione e controllo della società, addebitando ai convenuti le seguenti condotte:
– prelevamenti indebiti dalle casse sociali posti in essere da taluni amministratori;
– redazione di bilanci non veritieri utilizzati, in base alle riclassificazioni di bilancio operate dalla procedura, per celare che il capitale sociale era già integralmente perduto, imputandosi ai convenuti l’aggravamento delle perdite derivante dalla prosecuzione dell’attività sociale;
– appostazione all’attivo di un credito inesistente, per oltre 7.500.000 euro.
Con riferimento a tale situazione le misure cautelari vengono revocate dal Tribunale, che distingue le responsabilità degli amministratori privi di deleghe, dei sindaci e dei revisori.
In merito ai primi si evidenzia che essi, a seguito della riforma del diritto societario, che ha modificato gli artt. 2381 e 2392 c.c., sono tenuti non più a vigilare sull’operato dei delegati, ma esclusivamente ad agire informati. Tale obbligo fa sì che gli amministratori privi di delega richiedano in CdA ulteriori informazioni sulle scelte da essi perpetrate in presenza di segnali di allarme o comunque di elementi tali da porre sull’avviso gli amministratori, in relazione alla diligenza richiesta dalla natura dell’incarico o dalle loro specifiche competenze.
In ogni caso, la valutazione della diligenza esigibile dagli amministratori non delegati, si legge nella motivazione del tribunale ligure, deve essere condotta ex ante, dovendosi escludere che gli stessi siano anche onerati di porre in essere un controllo capillare e finalizzato all’individuazione di anomalie riscontrabili solo da chi, ex post, si muova in un’ottica investigativa di sospetto.
Ancora più interessanti, poiché, a quanto consta, si tratta della prima giurisprudenza in tal senso orientata, risultano le conclusioni a cui giungono i giudici di Genova in relazione alle responsabilità attinenti alle irregolarità riscontrate nel bilancio di esercizio.
In motivazione si legge, infatti, che, in merito al bilancio, “non sussiste responsabilità per coloro che abbiano ricoperto solo la carica di sindaco non incaricato della revisione contabile”. In piena armonia con quanto affermato nella Norma di comportamento del Collegio sindacale 3.7, rubricata “Vigilanza in ordine al bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione”, emanata dal CNDCEC nel 2015 (norma in verità non citata nella pronuncia in commento), infatti, si legge: “In tal caso (cioè nelle situazioni di sindaco non revisore, ndr), … il sindaco è chiamato a svolgere sul bilancio d’esercizio esclusivamente l’attività di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, ossia sull’osservanza delle norme procedurali inerenti la formazione, il deposito e la pubblicazione del bilancio, non dovendo esprimere un giudizio sulla sua attendibilità e quindi eseguire procedure di controllo circa la verità delle poste esposte”.
Ben diversa, per tali profili, appare la responsabilità dei revisori (e dei sindaci con funzione di revisione legale). Questi, infatti, nel rispetto dei principi di revisione avrebbero, invece, dovuto effettuare un controllo analitico delle singole poste di bilancio e dei crediti, essendo onerati di ottenere conferme esterne (ai sensi del principio di revisione n. 505) per acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti a sostegno delle asserzioni di bilancio. In tal modo sarebbe emersa con facilità la falsità degli ordini e quindi della voce di credito inserita a bilancio al solo scopo di mascherare la perdita integrale del patrimonio.
Per un approfondimento sul tema si rimanda a “Configurabilità e valutazione della responsabilità degli organi di amministrazione e controllo delle società di capitali”, nel n. 2/2018 della rivista Società e Contratti, Bilancio e Revisione.