Nel quadro RU viene introdotta la nuova Sezione IV-bis

Di Pamela ALBERTI

Nei modelli REDDITI 2018, approvati in via definitiva, è stata introdotta la nuova Sezione IV-bis al quadro RU (rigo RU100), riservata all’indicazione dei costi sostenuti nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione (quindi 2017, per i soggetti “solari”) per l’attività di ricerca e sviluppo ammessa a beneficiare del credito d’imposta di cui all’art. 3 del DL 145/2013, come sostituito dall’art. 1 comma 35 della L. 190/2014.

Si ricorda che tale credito d’imposta, dal 2017 (soggetti “solari”), è pari al 50% della spesa incrementale complessiva relativa a tutte le tipologie di investimenti ammissibili; il credito d’imposta spetta comunque fino ad un importo massimo annuale di 20 milioni di euro per ciascun beneficiario (si veda “Dal 2017, bonus ricerca e sviluppo al 50% per tutti i costi” del 31 ottobre 2016).

Sotto il profilo dichiarativo, ferma restando la necessità di compilare la Sezione I del quadro RU con il codice B9, nel modello REDDITI 2018 occorre quindi compilare anche la nuova Sezione IV-bis.
In particolare, nel rigo RU100 del modello REDDITI 2018 dovrà essere indicato:
– nella colonna 1, la media aritmetica dei costi agevolabili per attività di ricerca e sviluppo sostenuti nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (vale a dire 2012, 2013 e 2014);
– nella colonna 2, l’ammontare complessivo dei costi agevolabili sostenuti nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione per attività di ricerca e sviluppo intra-muros, specificando nella colonna 3 l’importo relativo al costo del personale impiegato nelle predette attività;
– nella colonna 4, l’ammontare complessivo dei costi agevolabili sostenuti nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione per attività di ricerca e sviluppo svolta da soggetti residenti su commissione di soggetti residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al DM 4 settembre 1996 (comma 1-bisdell’art. 3 del DL n. 145/2013);
– nella colonna 5, l’ammontare complessivo dei costi agevolabili sostenuti nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione per attività di ricerca e sviluppo extra-muros, specificando nella colonna 6 l’ammontare relativo alla ricerca commissionata alla società del gruppo (dato richiesto dal prospetto di cui al modello REDDITI 2018 SC, ma non espressamente previsto nelle istruzioni) e in colonna 7 l’importo relativo alla ricerca commissionata a soggetti non residenti.

Si ricorda che il credito di imposta in commento deve essere indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo d’imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati, nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 13/2017 (§ 4.9), ha osservato che né l’art. 3 del DL 145/2015 né il DM 27 maggio 2015 prevedono l’indicazione in dichiarazione a pena di decadenza dal diritto all’agevolazione.
Dal suddetto adempimento, quindi, non dipende né il momento in cui sorge il diritto al credito di imposta né quello a partire  dal quale è possibile la sua fruizione, stante l’automaticità del riconoscimento del credito stesso a seguito dell’effettuazione delle spese agevolate.

Ancorché l’inosservanza dell’adempimento non pregiudichi il diritto alla spettanza dell’agevolazione e la relativa fruizione, al fine di non vanificare la previsione normativa circa l’obbligo di indicazione in dichiarazione del credito di imposta, l’Agenzia ha chiarito che la mancata esposizione nel quadro RU dei relativi dati va comunque sanata mediante la presentazione da parte dell’impresa beneficiaria di una dichiarazione integrativa.

L’Agenzia precisa, altresì, che l’omessa indicazione del credito di imposta nel quadro RU dei modelli di dichiarazione costituisce una violazione di natura meramente formale alla quale si rende applicabile la sanzione da 250 euro a 2.000 euro, prevista per le “violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni” di cui all’art. 8, comma 1 del DLgs. 471/97, con possibilità di avvalersi, ai fini sanzionatori, del ravvedimento operoso.