Il patrimonio netto, che rappresenta l’ammontare massimo su cui determinare l’importo detassato, è assunto al netto della riserva

Di Pamela ALBERTI e Gianluca ODETTO

La base ACE di ciascun esercizio trova il suo limite massimo, secondo l’art. 11 comma 1 del DM 3 agosto 2017, nel “patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie”.
La norma replica in modo testuale la formulazione dell’art. 11 del precedente DM 14 marzo 2012, emanato nel momento in cui le azioni proprie venivano conteggiate nell’attivo patrimoniale e veniva iscritta nel passivo una riserva (in positivo).
Non appariva, quindi, chiaro se la locuzione “ad esclusione” di cui al citato art. 11 significasse che la riserva negativa non dovesse essere conteggiata (con ciò aumentando, potenzialmente, la base ACE fruibile), o che questa dovesse essere portata a riduzione delle altre poste di patrimonio netto, assumendosi quindi quale base massima di calcolo il patrimonio netto contabile così come appare in bilancio.

Sul punto, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2018.
Ripercorrendo la disciplina, l’Agenzia ha evidenziato che fino al 2015 la riserva costituita nel passivo di Stato patrimoniale a seguito dell’acquisto di azioni proprie aveva per i soggetti che adottavano i principi contabili nazionali, segno positivo per bilanciare il corrispondente valore iscritto nell’attivo di Stato patrimoniale alla voce “Azioni proprie”. Diversamente, per i soggetti IAS adopter, la rilevazione contabile da effettuare comportava l’iscrizione nel patrimonio netto di una riserva negativa a fronte di un attivo che si riduceva delle risorse utilizzate per l’acquisto delle azioni proprie medesime.
Dal 2016, il nuovo principio contabile nazionale OIC n. 28 si è uniformato alla disciplina di contabilizzazione prevista a livello internazionale.

Tanto premesso, l’Agenzia ha chiarito che la norma in commento – che prima del 2016 si indirizzava esclusivamente ai soggetti IAS adopter, escludendo dalla quantificazione del patrimonio netto la riserva (negativa) costituita in conseguenza dell’acquisto di azioni proprie – dal 2016 si rivolge alla generalità delle imprese.

Ai fini della fissazione del limite dell’accrescimento patrimoniale che può fruire dell’agevolazione ACE, pertanto, la riserva in parola deve essere esclusa, dovendosi assumere il valore del patrimonio netto al netto della stessa. Tale previsione, stante le nuove modalità di rappresentazione contabile derivante dalla riforma contenuta nel DLgs n. 139/2015, si applica a tutti i soggetti, a prescindere dai principi contabili adottati in bilancio.

Patrimonio da assumere come appare in bilancio

La norma contenuta nell’art. 11 comma 1 del DM 3 agosto 2017 deve quindi interpretarsi nel senso per cui il patrimonio netto è assunto al netto della riserva negativa iscritta all’atto dell’acquisto.
Il chiarimento può essere esemplificato partendo dalla situazione di una società per azioni che presenta un patrimonio netto di 900.000 euro, composto, ad esempio, da capitale sociale per 200.000, riserva legale per 40.000 e riserva straordinaria per 660.000.

Se la società decide di acquistare 10.000 azioni proprie di valore nominale pari a 2 euro al prezzo di 110.000 euro, essa iscrive nel passivo una riserva negativa per tale importo.
Pertanto, sulla base del citato chiarimento, la base ACE massima a norma dell’art. 11 comma 1 del DM 3 agosto 2017 è pari a 790.000 euro (900.000 – 110.000), e non a 900.000 euro.

Pur non essendovi un chiarimento specifico in merito, si deve senz’altro ritenere che, così come la base massima agevolabile si comprime una volta iscritta la riserva negativa, allo stesso modo essa si “riespande” una volta che la riserva negativa viene eliminata, a seguito della cessione delle azioni proprie.

Va da ultimo ricordato che, secondo il comma 2 dello stesso art. 11, ai fini della determinazione del patrimonio netto in esame assumono rilevanza le rettifiche operate in sede di prima adozione di nuovi principi contabili nazionali, ovvero di cambiamento di principi contabili già adottati, con ciò confermandosi la tendenziale identità tra il valore massimo della base ACE e l’ammontare espresso dal passivo di Stato patrimoniale, con l’eccezione richiamata della riserva negativa.