Il chiarimento di Agenzia delle Entrate-Riscossione supera i confini della norma per favorire i debitori

Di Alfio CISSELLO

Agenzia delle Entrate-Riscossione ha chiarito alcuni aspetti applicativi relativi alla rottamazione dei ruoli, implementata dal DL 148/2017.
Rammentiamo sul punto che, entro il 15 maggio 2018, devono presentare istanza di rottamazione:
– i debitori che hanno carichi di ruolo definibili trasmessi agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016, solo se non è stata presentata domanda entro lo scorso 21 aprile 2017 (per chi aveva già presentato la domanda, il DL 148/2017 ha postergato al 7 dicembre 2017 il termine di pagamento delle prime tre rate);
– i debitori che, avendo presentato domanda entro lo scorso 21 aprile 2017, hanno ricevuto un diniego di rottamazione per mancato pagamento delle rate su pregressi piani di dilazione scadute al 31 dicembre 2016;
– i debitori che hanno carichi di ruolo trasmessi agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.
Alcuni chiarimenti, forniti nel corso di Telefisco 2018, riprendono quanto era stato specificato in merito alla c.d. “prima rottamazione”, mentre altri si profilano molto favorevoli ai debitori.

L’art. 6 del DL 193/2016 prevede che per effetto dell’istanza di rottamazione dei ruoli si bloccano le attività esecutive, “a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati”.
Prima l’ex Equitalia e poi Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno sempre sostenuto che se è stato notificato, al terzo, dunque al debitore del contribuente, l’ordine di pagamento ex art. 72-bis del DPR 602/73, la procedura non può essere bloccata, in quanto in stato avanzato.

Nella risposta resa a Telefisco, peraltro caratterizzata da una particolare chiarezza, con tanto di esempio numerico, si afferma che al debitore spetta però la restituzione dell’eccedenza (in altri termini, nonostante il pignoramento presso terzi sia in stato avanzato, la rottamazione continua a produrre i suoi effetti).
Riprendendo l’esempio, ipotizziamo un carico di 50.000 euro e un importo da rottamazione di 30.000 euro (i restanti 20.000 euro, pur se non detto espressamente, dovrebbero essere rappresentati dalle sanzioni e dagli interessi di mora, stralciati per effetto della rottamazione). Se, a seguito del pignoramento presso terzi del conto corrente e successivamente all’istanza di rottamazione, la banca (terzo pignorato, quindi debitore del contribuente esecutato) ha ormai corrisposto tutto, il debitore ha diritto alla restituzione dei 20.000 euro.

Lo stesso dovrebbe valere per situazioni simili

Chiarimento da accogliere con estremo favore, visto che, volendo essere rigorosi, l’art. 6 del decreto 193 del 2016 stabilisce che “restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni comprese nei carichi affidati”.
Ad ogni modo, prosegue l’ex Equitalia, se il debitore avesse altri carichi di ruolo non oggetto di istanza ma rientranti nel pignoramento, “l’eccedenza sarà acquisita a copertura dei debiti non saldati relativi ai carichi non affidati”.

Detto ciò, Agenzia delle Entrate-Riscossione afferma pure che, una volta pagata la prima rata del piano di rottamazione, l’eventuale fermo dell’auto già iscritto viene sospeso, per poi essere cancellato con l’integrale e puntuale pagamento di tutte le rate.