Prevale l’esclusione da IVA rispetto all’indicazione «split payment» in fattura

Di Emanuele GRECO

I soggetti minimi (art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011) o in regime forfetario (art. 1 della L. 190/2014) sono tenuti a emettere fattura elettronica per le operazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione. Saranno, invece, esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica previsti dalla L. 205/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2019, per la generalità delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, effettuate sia nei confronti di soggetti passivi IVA (B2B) che di “privati” (B2C). Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate, nelle risposte fornite ieri in occasione di Telefisco 2018.

D’altronde, è la stessa L. 205/2017 a stabilire, all’art. 1 comma 909 lett. a) n. 3), che i soggetti in regime di vantaggio (minimi) e i forfetari sono esonerati dagli obblighi di emissione delle fatture in formato elettronico, il cui obbligo, per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato tra soggetti residenti, stabiliti o identificati, concerne le fatture emesse dal 1° gennaio 2019.
Anche se non espressamente indicato nel corso di Telefisco, l’esclusione dall’obbligo di fatturazione elettronica, per minimi e forfetari riguarda anche le cessioni di carburanti e le prestazioni di subappaltatori e subcontraenti nella filiera degli appalti pubblici, per i quali gli obblighi di e-fattura decorrono già dal 1° luglio 2018 (art. 1 comma 917 della L. 205/2017).

I chiarimenti resi ieri riguardano anche le operazioni, effettuate da minimi e forfetari, nei confronti di Pubbliche Amministrazioni o di società che rientrano nell’ambito applicativo dello split payment ex art. 17-ter del DPR 633/72 (società partecipate pubbliche, società quotate nell’indice FTSE MIB).

In questo caso, l’Agenzia delle Entrate specifica che la fattura del soggetto minimo o forfetario dovrà essere emessa senza applicazione della rivalsa dell’IVA in ragione dell’espressa esclusione di legge di cui, rispettivamente, all’art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011 o all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014.
Non dovrà quindi essere indicata sulla fattura emessa la dicitura “scissione dei pagamenti” o “split payment”, essendo sufficiente indicare che l’operazione è soggetta al regime di vantaggio o al regime forfetario e la relativa norma di riferimento.

Le precisazioni sono conformi con quanto già riportato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6/2015(§ 8.5), ossia che il meccanismo dello split payment “non trova applicazione in relazione alle operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’IVA in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie”.

Fuori dallo split tutti i regimi speciali

Ad analoghe conclusioni era giunta la più recente circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/2017 (§ 2):
– confermando l’esclusione da split payment per i regimi IVA monofase (editoria, monopoli e fiammiferi, tabacchi lavorati, telefoni pubblici e utilizzo mezzi tecnici, documenti viaggio, documenti di sosta nei parcheggi), per il regime del margine dei beni usati, per il regime delle agenzie di viaggio;
– escludendo anche i regimi IVA caratterizzati da un meccanismo forfetario di detrazione, come il regime speciale dei produttori agricoli ex art. 34 del DPR 633/72, il regime per le ASD e gli altri enti ex L. 398/91, il regime degli intrattenimenti e il regime delle attività spettacolistiche.

L’esplicita esclusione dallo split payment, per i minimi e i forfetari, nonché per gli altri regimi IVA speciali, non determina parimenti l’esclusione dall’emissione della fattura in formato elettronico nei confronti della P.A., in virtù degli obblighi dettati dall’art. 1 commi 209-214 della L. 244/2007 e dal DM n. 55/2013.

La stessa circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/2017 già aveva espresso il concetto per cui le due discipline (split payment e fattura elettronica verso la P.A.) hanno natura autonoma, poiché differenti per finalità.
Con l’estensione dello split payment anche alle società dal 1° luglio 2017 e ad altri enti (es. fondazioni) dal 1° gennaio 2018, possono quindi esistere fatture in split payment che non siano in formato elettronico (diversamente da quanto avveniva per le fatture emesse sino al 30 giugno 2017).

Inoltre, come confermato ieri, possono verificarsi casi in cui, pur non essendo l’operazione assoggettata a split payment (ad esempio perché il fornitore è in regime forfetario), sia richiesta la fattura elettronica in relazione alla natura del cessionario o committente (Pubblica Amministrazione ex art. 1 comma 209 della L. 244/2007).