Il VH, dalla dichiarazione IVA 2018, è connesso solo alla comunicazione delle liquidazioni IVA

Di Alfio CISSELLO

I nuovi modelli di dichiarazione IVA 2018, come era stato anticipato dalla risoluzione n. 104 del 2017, attribuiscono un nuovo volto al quadro VH, che non andrà più compilato in occasione del ravvedimento su violazioni inerenti alla fatturazione, alla detrazione e all’omesso/tardivo versamento dell’IVA periodica.
Non a caso, il campo “Ravvedimento” è stato opportunamente espunto dal quadro VH.

La ragione è rinvenibile nel fatto che il quadro VH serve per rimediare all’omessa o irregolare comunicazione delle liquidazioni periodiche, di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010.
Nella risoluzione Agenzia delle Entrate 28 luglio 2017 n. 104, infatti, era stato anticipato, in tema di ravvedimento sulle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, che la rimozione della violazione può avvenire anche direttamente nella dichiarazione IVA annuale, circostanza che, come si evince pure dalle istruzioni al modello, avviene mediante compilazione del quadro VH.

Ipotizziamo che un soggetto passivo, a ottobre del 2017, abbia omesso di fatturare un’operazione o abbia emesso fattura con un corrispettivo inferiore.
Se, adesso, intendesse ravvedersi, oltre a procedere al versamento della maggiore imposta e degli interessi legali, dovrebbe corrispondere la sanzione per omessa fatturazione (90% ridotta in relazione al momento in cui avviene il ravvedimento) e quella per il mancato versamento (benchè su quest’ultima, come rilevato da più parti, si potrebbe discutere).
Il tutto postula, poi, la vera e propria rimozione della violazione, quindi la nota di variazione in aumento e l’addebito dell’IVA alla controparte commerciale.
Bisogna prestare attenzione a come si compila sia la comunicazione della liquidazione sia la dichiarazione IVA, per non incorrere in ulteriori sanzioni, che necessiterebbero di un altro ravvedimento.

Relativamente alla dichiarazione, è necessario includere l’imponibile e l’IVA nel quadro VE.
Non va più, come già detto, compilato il quadro VH.
Sino all’anno scorso, invece, in una violazione di questo tenore sarebbe stato necessario indicare l’ammontare della sola imposta versata (ancorché tardivamente) nel quadro VH10, barrando la casella “Ravvedimento”.

Poi, e su questo nulla è cambiato, l’imposta pagata in sede di ravvedimento va indicata nel rigo VL30 della dichiarazione IVA 2018 (nelle dichiarazioni antecedenti, il rigo era il VL29) a cui deve sommarsi quella versata in occasione delle liquidazioni periodiche.

Lo stesso per l’indebita detrazione

Rimane il problema della comunicazione della liquidazione periodica, che, per la liquidazione del mese di ottobre 2017, va eseguita entro il 28 febbraio 2018.
Si ritiene, infatti, che la violazione sulla fatturazione, sulla detrazione o sulla dichiarazione infedele non assorba quella sulla omessa o irregolare comunicazione della liquidazione IVA.
Se, entro il 28 febbraio 2018, la comunicazione viene compilata in modo corretto, quindi recependo i dati del ravvedimento, non ci sono problemi.

In caso contrario, così come in caso di omessa comunicazione della liquidazione, bisognerà ravvedere la violazione dell’art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97, pagando la sanzione ridotta e presentando la comunicazione.
L’omissione potrà essere sanata senza materialmente presentare la comunicazione, ma compilando il quadro VH della dichiarazione IVA 2018, che, in un certo senso, ha un effetto sostitutivo della comunicazione.

Uguali considerazioni vanno fatte sul ravvedimento scaturente da indebita detrazione nella liquidazione periodica.