Vecchie regole per l’invio del 25 gennaio 2018 riferito all’ultimo mese o trimestre 2017

Di Giorgio CONFENTE e Nadia GENTINA

Il provvedimento n. 194409/2017 dell’Agenzia delle Entrate ha riformato la disciplina INTRASTAT, eliminando alcuni obblighi e semplificando quelli che permangono, in attuazione delle modifiche apportate dall’art. 13 comma 4-quater del DL 244/2016 all’art. 50 comma 6 del DL 331/93.
Ad oggi, gli unici chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Dogane con la nota n. 110586/2017.
Le nuove misure si applicano per la prima volta ai modelli riferiti al primo mese o trimestre del 2018, restando inalterate le precedenti modalità di presentazione per il modello in scadenza il 25 gennaio 2018 (riferito al quarto trimestre o al mese di dicembre del 2017).

In sintesi, le novità riguardano l’eliminazione della trasmissione ai soli fini fiscali, degli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute. Pertanto, con riferimento al 2018, sarà abolita tout court la presentazione dei modelli INTRA per gli operatori “trimestrali” – già esonerati dalla compilazione ai fini statistici – mentre gli operatori “mensili” presenteranno i modelli ai soli fini statistici. Sono anche state innalzate le soglie per individuare i soggetti obbligati alla presentazione degli elenchi con cadenza mensile. Tale misura si traduce di fatto nell’ampliamento della pletora dei soggetti che saranno totalmente esclusi dall’adempimento.

Nel dettaglio, con riferimento all’acquisto di beni (modello INTRA-2 bis), la trasmissione resta obbligatoria ai soli fini statistici (colonne 1 e da 6 a 15) su base mensile e riguarda i soggetti per i quali l’ammontare totale degli acquisti di beni sia uguale o superiore a 200.000 euro trimestrali per almeno uno dei quattro trimestri precedenti (il precedente ammontare era fissato in 50.000).
Per quanto concerne invece l’acquisto di servizi (modello INTRA-2 quater), la trasmissione resta obbligatoria con esclusiva valenza statistica, su base mensile, e riguarda i soggetti per i quali l’ammontare totale degli acquisti di servizi sia uguale o superiore a 100.000 euro trimestrali per almeno uno dei quattro trimestri precedenti (il precedente ammontare era fissato in 50.000).

La verifica delle soglie sopra indicate va eseguita distintamente per ciascuna categoria di operazioni.
Se ad esempio un soggetto ha effettuato per uno dei quattro trimestri precedenti acquisti intra Ue di beni uguali o superiori alla soglia di 200.000 euro e ricevuto servizi inferiori alla soglia di 100.000 euro, l’adempimento andrà eseguito con riferimento all’elenco riepilogativo dei soli acquisti intra Ue di beni.
Quindi, ad esempio, un soggetto:
– che ha effettuato in uno dei quattro trimestri del 2017 acquisti di beni per 250.000 e acquisti di servizi per 20.000 dovrà presentare per tutto il 2018 il modello INTRA su base mensile ai soli fini statistici solo con esclusivo riferimento agli acquisti intra Ue di beni;
– che ha effettuato in uno dei quattro trimestri del 2017 acquisti di beni per 250.000 e acquisti di servizi per 130.000 dovrà presentare i modelli per il 2018 (con rilevanza esclusivamente statistica) con riferimento ai beni e ai servizi;
– che ha effettuato in uno dei quattro trimestri del 2017 acquisti di beni per 150.000 e acquisti di servizi per 130.000 sarà soggetto all’obbligo di presentazione del modello INTRA (con rilevanza esclusivamente statistica) solo con riferimento ai servizi ricevuti.

Gli adempimenti relativi alle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi resi) sono invece interessati da più tenui semplificazioni.
Con riferimento agli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (modello INTRA-1 bis), si assiste all’innalzamento della soglia per la compilazione obbligatoria dei dati statistici a cui sono tenuti i soggetti mensili, la cui individuazione ai fini della periodicità rimane ancorata al limite fissato dall’art. 2 del DM 22 febbraio 2010 e cioè all’avvenuto superamento dell’ammontare di 50.000 euro di cessioni, in uno dei quattro trimestri precedenti.

Più in dettaglio, il provvedimento n. 194409/2017 e la citata nota delle Dogane n. 110586/2017 stabiliscono l’obbligo dell’indicazione dei dati statistici per i soli soggetti mensili che abbiano realizzato in uno dei quattro trimestri precedenti cessioni intra Ue di beni per un ammontare uguale o superiore a 100.000 euro.
Quindi, ad esempio, nel caso di un soggetto tenuto all’obbligo di trasmissione mensile nel 2018 – in quanto ha realizzato in uno dei quattro trimestri del 2017 un ammontare di cessioni superiore a 50.000 euro – si potranno verificare le seguenti casistiche:
– cessioni pari a 70.000 euro: trasmissione elenco mensile senza obbligo di indicazione dei dati statistici;
– cessioni pari a 100.000 euro: trasmissione elenco mensile con obbligo di indicazione dei dati statistici;
– cessioni pari a 130.000 euro: trasmissione elenco mensile con obbligo di indicazione dei dati statistici.

Con riferimento agli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi rese (modello INTRA-1 quater), l’unica variazione che interviene è la semplificazione dell’individuazione del “Codice Servizio” (colonna 8) con limitazione al quinto livello della classificazione CPA. Tale semplificazione comporta una riduzione di circa il 50% dei codici da selezionare e verrà successivamente introdotto anche un motore di ricerca e forme di assistenza più mirata in ausilio degli operatori.