Secondo la Corte Ue non sono possibili differenziazioni e l’aliquota è determinata in funzione dell’elemento principale

Di Antonio PICIOCCHI e Gabriella STRANO

Con la sentenza di ieri, relativa alla causa C-463/16, la Corte di Giustizia Ue si è pronunciata sul tema, ampiamente dibattuto, del trattamento IVA delle prestazioni di servizi complesse, dichiarando che, qualora una prestazione composta da più elementi sia qualificata come prestazione unitaria, la stessa deve essere assoggettata un’unica aliquota IVA, segnatamente quella applicabile alla prestazione principale.

La questione oggetto della causa in commento è sorta nell’ambito di una controversia tra la Stadion Amsterdam CV e il Governo olandese in merito alla possibilità di suddividere il corrispettivo di una prestazione unica e indivisibile, al fine di applicare differenti aliquote IVA in relazione alle singole componenti di detta prestazione unitaria, considerata la possibilità di frazionare il corrispettivo secondo una corretta proporzione tra dette componenti.
In particolare, la Stadion, unitamente alla gestione di complesso edilizio multifunzionale, denominato Arena, composto da uno stadio e dalle strutture connesse, offre la possibilità di visitare tale struttura nell’ambito di visite turistiche a pagamento, composte da un elemento principale, rappresentato da una visita guidata dello stadio, e da un elemento accessorio, rappresentato dalla visita, senza guida, del museodell’AFC Ajax.

Secondo la Stadion, pur in presenza di un corrispettivo unitario, i diversi elementi della visita turistica potevano essere assoggettati ad aliquote differenziate, attesa la possibilità (confermata dal giudice del rinvio) di identificare il prezzo ad essi corrispondente.
Contrariamente a questa tesi, il Governo olandese riteneva che la visita turistica, in quanto prestazione unica e indivisibile, doveva essere assoggettata a un’aliquota unica.
La questione pregiudiziale sottoposta ai giudici comunitari verteva, dunque, sulla possibilità di suddividere il corrispettivo dovuto per una prestazione complessa, al fine di assoggettare i diversi elementi di cui tale prestazione si compone ad aliquote di imposta differenziate in presenza di una chiara identificabilità dei differenti prezzi di detti distinti elementi.

Richiamando i numerosi precedenti giurisprudenziali in materia di prestazioni complesse, la Corte ha preliminarmente ricordato la presenza di due chiari principi cardine: da un lato, ciascuna prestazione deve essere normalmente considerata distinta e indipendente; dall’altro, operazioni costituite da una prestazione unitaria sul piano economico non devono essere artificialmente divise in più parti per non alterare la funzionalità del sistema dell’IVA.
Ne discende che, in talune circostanze, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente ed essere dunque assoggettate, individualmente, a diverse aliquote IVA, devono essere considerate come un’unica operazione in presenza di un’unitarietà sotto il profilo economico.

Alla luce di tali principi, la Corte ha dichiarato che l’assoggettamento ad aliquote diverse dei due elementi che compongono la visita turistica equivarrebbe a una scomposizione artificiale di una prestazione unica, tale da alterare la funzionalità del sistema dell’IVA. La circostanza che sia possibile identificare il prezzo corrispondente a ciascun elemento distinto che compone la prestazione unica è irrilevante e non è idonea a giustificare una deroga ai principi risultanti dalla consolidata giurisprudenza comunitaria.

Concetto di unitarietà economica da considerare con attenzione

Il principio di neutralità fiscale rischierebbe infatti di essere compromesso se due prestazioni uniche, composte da due o più elementi distinti, potessero essere assoggettate ad aliquote IVA distinte applicabili ai suddetti elementi, a seconda che sia o meno possibile identificare il prezzo ad essi corrispondente.

La sentenza in commento richiama dunque l’attenzione degli operatori a considerare con attenzione il concetto di unitarietà economica in sede di identificazione delle aliquote IVA applicabili.
La Corte ha in precedenza osservato che, data la diversità delle operazioni commerciali, è impossibile fornire una risposta esaustiva quanto al modo di esaminare correttamente la questione in tutti i casi; infatti non sussistono regole assolute quanto alla determinazione dell’estensione di una prestazione dal punto di vista dell’IVA e occorre, quindi, prendere in considerazione la totalità delle circostanze.