La detrazione IVA resta collegata al pagamento del corrispettivo

Di Luca BILANCINI e Emanuele GRECO

Le novità in termini di registrazione delle fatture e detrazione dell’IVA apportate dal DL 50/2017 potrebbero avere effetti più “miti” in capo ai soggetti che adottano il regime dell’IVA per cassa, disciplinato dall’art. 32-bis del DL 22 giugno 2012 n. 83.

I soggetti passivi che hanno scelto di optare per tale regime, infatti, sono obbligati al versamento dell’IVA a debito nel momento in cui hanno incassato il corrispettivo (o, comunque, entro un anno dall’effettuazione dell’operazione), ma possono esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati soltanto a partire dal momento in cui avviene il pagamento dell’importo evidenziato in fattura. L’IVA diviene comunque detraibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

Come si ricorderà, possono optare per la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa i soggetti passivi che, nell’anno precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a due milioni di euro, ovvero, in caso di inizio attività, coloro che prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a tale ammontare.
Si comprende come per questi soggetti possa essere meno sentita la problematica afferente le fatture “a cavallo d’anno”, quelle, cioè, riferite a operazioni effettuate negli ultimi giorni del 2017, che potrebbero essere ricevute dal cessionario/committente nel 2018.

La questione, ampiamente dibattuta, concerne la circostanza che i documenti giungano nella disponibilitàdel cessionario/committente successivamente alla scadenza del 16 gennaio, entro la quale occorre procedere alla liquidazione del mese di dicembre, ma, comunque, entro il 30 aprile 2018, termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017 (data ultima per esercitare il diritto alla detrazione ex art. 19 del DPR 633/72) o, ancor peggio, successivamente a tale termine (in questo caso potrebbe essere ancora possibile procedere alla registrazione ai sensi dell’art. 25 del DPR 633/72, ma non esercitare la detrazione ai sensi dell’art. 19).
Il novellato art. 19 del DPR 633/72 dispone che il “diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.

Nel caso del regime dell’IVA per cassa la data ultima per l’esercizio del diritto alla detrazione coincide quindi con il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stato pagato il corrispettivo o a quello in cui è decorso un un anno dall’effettuazione dell’acquisto.
Ciò sta a significare che nel caso in cui il soggetto, che ha aderito al regime agevolato acquisti un bene che gli è stato consegnato nel 2017, riceva la fattura, ad esempio, il 18 gennaio 2018 e paghi il corrispettivo il mese successivo, avrà comunque tempo per esercitare il diritto alla detrazione entro il 30 aprile 2019 (ovvero entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2018, nel quale è avvenuto il pagamento).

Coordinamento “complesso” fra termini per detrazione e per registrazione

Lo stesso cessionario che acquisti un bene nel mese di maggio 2018, senza tuttavia procedere al pagamento nei dodici mesi successivi, avrebbe comunque tempo per esercitare il diritto alla detrazione entro il 30 aprile 2020, ovvero entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 2019, periodo nel quale è decorso un anno dall’effettuazione dell’acquisto.
Sarebbero però in questo caso superati i termini per procedere alla registrazione, considerato che, ai sensi dell’art. 25 del DPR 633/72, la data ultima entro la quale procedere all’annotazione in apposito registro coincide con il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno della ricezione della fattura (nel caso dell’esempio il 30 aprile 2019, essendo stata ricevuta la fattura nel 2018).

Si comprende, dunque, come pur essendosi ridotti i termini per l’esercizio del diritto alla detrazione, coloro che hanno adottato il regime dell’IVA per cassa possono beneficiare di una scadenza leggermente più ampia rispetto agli altri soggetti passivi. Pur tuttavia anche con riferimento a tali soggetti sussistono alcune problematiche di coordinamento fra le norme in tema di detrazione e di registrazione degli acquisti.

È bene in ogni caso ricordare che restano esclusi dal differimento del diritto alla detrazione (art. 3 del DM 11 ottobre 2012):
– gli acquisti domestici di beni e servizi soggetti a IVA per i quali si applica il reverse charge;
– gli acquisti intracomunitari di beni;
– le importazioni di beni;
– le estrazioni di beni dai depositi IVA.