Priva di rilievo anche l’entità dei compensi per la configurabilità o meno di una autonoma organizzazione

Di Luca FORNERO

Non deve l’IRAP l’attore che, nella propria attività, si avvale di una truccatrice occasionale e di due autori di testi, se la struttura organizzativa di supporto è riferibile ad altrui responsabilità e interesse. È quanto affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 29863, pubblicata ieri.

Nello specifico, il ricorso del contribuente è stato accolto con rinvio, dal momento che la motivazione dei giudici di merito, che avevano dato ragione all’Amministrazione finanziaria, è stata giudicata “insufficiente e incongrua”. In particolare, la Commissione tributaria regionale non è stata in grado di provare se, negli anni oggetto di giudizio, l’artista fosse, o meno, il responsabile dell’organizzazione.

In tale ottica, è ormai pacifico il principio per cui, affinché esista un’attività autonomamente organizzata, occorre che il contribuente, nel contempo (per tutte, Cass. SS.UU. 9451/2016):
– sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
– impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Per configurare il presupposto oggettivo del tributo, le condizioni dell’impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e dell’utilizzo del lavoro altrui (ove non si tratti di un unico collaboratore “esecutivo”) non devono concorrere, essendo sufficiente anche la presenza di una sola di esse, la quale deve comunque sempre sommarsi alla condizione che il titolare sia il responsabile dell’organizzazione.
Pertanto, in assenza di tale ultimo requisito, divengono irrilevanti i fattori produttivi impiegati nell’attività.

In secondo luogo, nella pronuncia di ieri, viene implicitamente rimarcato che, ai fini dell’assoggettamento ad IRAP, nessuna importanza assumono i compensi corrisposti a terzi per attività estranee a quelle oggetto dell’arte o della professione (in tal senso, anche la circ. Agenzia delle Entrate n. 45/2008, § 5.4.1). Nel caso di specie, si trattava di emolumenti erogati ad avvocati, a un notaio, a un consulente del lavoro e a uno studio di consulenza legale e tributaria.

Ininfluente anche l’elevata specializzazione

Infine, l’ordinanza in commento ribadisce che, per la configurabilità, o meno, di un’autonoma organizzazione, è irrilevante l’entità dei compensi percepiti dal contribuente (circostanza, invece, valutata dai giudici di merito).
Ugualmente privi di importanza sono stati giudicati, nel corso degli anni:
– il possesso di una clientela propria (Cass. 6371/2009);
– l’insostituibilità dell’apporto del titolare per ragioni giuridiche (come nel caso dell’esercizio di professioni protette) o perché la clientela si rivolge alla struttura in considerazione delle particolari capacità di quest’ultimo (Cass. 6471/2010);
– la capacità di ottenere credito (Cass. 6467/2010);
– l’elevata specializzazione e l’età avanzata (Cass. 19515/2009).