L’Agenzia ha fissato le modalità per l’adempimento spontaneo nei casi di presunta omissione in presenza di fatture emesse comunicate

Di REDAZIONE Eutekne.info

L’Agenzia delle Entrate sta predisponendo nuovi avvisi di anomalia per l’adempimento spontaneo destinati ai titolari di partita IVA che hanno omesso di presentare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA per il trimestre di riferimento, anche se in presenza di fatture emesse comunicate dai contribuenti e dai loro clienti.

Con il provvedimento n. 275294 di ieri, infatti, l’Amministrazione finanziaria ha stabilito le modalità con cui mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA e della Guardia di Finanza le informazioni derivanti dal confronto tra i dati comunicati dai contribuenti stessi e dai loro clienti, ai sensi dell’art. 21 del DL 78/2010, come modificato dall’art. 4 del DL 193/2016, e quelli relativi alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, previste dall’art. 21-bis del DL 78/2010.
Da queste informazioni emerge, in particolare, che in relazione al trimestre di riferimento risultano comunicati dati di fatture emesse e non risulta pervenuta alcuna comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.

Il provvedimento, che segue numerosi altri (da ultimo, si veda “Avvisi di anomalia tra dichiarazioni e spesometro nel cassetto fiscale” del 9 novembre), è attuativo della specifica forma di collaborazione tra contribuenti e Agenzia introdotta dall’art. 1 commi 634-636 della L. 190/2014 e definisce le modalità con cui è inviata al contribuente una comunicazione con elementi e informazioni, acquisiti direttamente dall’Agenzia o pervenuti da terzi, relativi anche a ricavi o compensi, redditi, volume d’affari e valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d’imposta, anche se gli stessi non risultano spettanti, affinché il contribuente possa: segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia; porre rimedio agli eventuali omissioni o errori con l’istituto del ravvedimento operoso.

Le comunicazioni di anomalia, inviate dall’Agenzia agli indirizzi PEC attivati dai contribuenti, contengono i seguenti dati:
– codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
– numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento;
– codice atto;
– modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata.

Avvisi consultabili anche nell’area “La mia scrivania” sul sito dell’Agenzia

I contribuenti possono consultare gli stessi avvisi all’interno dell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate, denominata “La mia scrivania”, in cui sono resi disponibili:
– data di elaborazione del prospetto;
– numero dei documenti trasmessi dal contribuente e dai suoi clienti e fornitori per il trimestre di riferimento;
– dati identificativi dei clienti e fornitori (denominazione/cognome e nome, identificativo estero/codice fiscale/partita IVA);
– dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti: tipo documento; numero documento; data di emissione e registrazione; imponibile/importo; aliquota IVA e imposta; natura operazione; stato documento (attivo, annullato, rettificato);
– dati relativi al flusso di trasmissione (identificativo file, data di invio e numero della posizione del documento all’interno del file).

Come anticipato, il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può richiedere informazioni o segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Amministrazione.

È possibile regolarizzare omissioni o errori mediante il ravvedimento operoso ex art. 13del DLgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.
Si ricorda che il ravvedimento operoso può ora avvenire indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate le attività di controllo da parte dell’Amministrazione fiscale, purché non sia ancora stato notificato:
– un “avviso bonario” a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione, ai sensi dell’art. 54-bis del DPR 633/72;
– un atto di accertamento.