Dovrà essere comunicata nella dichiarazione IVA 2018 la scelta per la tenuta semplificata dei registri IVA secondo il metodo «presuntivo»

Di Paola RIVETTI

L’utilizzo del regime di contabilità semplificata per le imprese nel 2018 deve tener conto delle modifiche apportate all’art. 18 del DPR 600/73, volte sostanzialmente a recepire anche a livello contabile l’introduzione del principio di cassa.
Rimandando per gli aspetti reddituali ad un articolo di prossima pubblicazione, occorre considerare due aspetti principali:
– il primo che riguarda la verifica dei presupposti per l’utilizzo del regime nel 2018;
– il secondo che attiene alla comunicazione nella dichiarazione IVA 2018 delle opzioni o delle revoche eventualmente esercitate per il 2017.

Con riguardo al primo punto, per la permanenza o l’ingresso nel regime di contabilità semplificata dal 2018, le soglie di ricavi (400.000 o 700.000 euro) devono essere computate, a differenza dell’anno scorso, tenendo conto dei ricavi che sono stati percepiti nel 2017 o che si presume di percepire (imputazione per cassa) in caso di inizio attività (nel qual caso i ricavi vanno ragguagliati all’anno ai sensi dell’art. 18 comma 9 del DPR 600/73).
Solo le imprese che intendono transitare dalla contabilità ordinaria (adottata nel 2017) a quella semplificata (per il 2018) devono considerare i ricavi conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall’art. 109 comma 2 del TUIR, ossia rilevati per competenza.
Sostanzialmente le predette soglie sono quantificate secondo i criteri adottati per la determinazione del reddito nel periodo precedente.

Sono state confermate dalla circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 11/2017 le modalità di computo dei ricavi per le imprese che esercitano contemporaneamente attività di prestazione di servizi ed altre attività, per le quali è necessario far riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi e, di conseguenza, rileva il limite massimo, pari a 700.000 euro. Confermato anche il chiarimento a suo tempo reso dalla ris. n. 293/2007 secondo cui, “qualora l’ammontare complessivo dei ricavi, relativo a tutte le attività svolte, superi il limite massimo, l’accesso al regime di contabilità semplificata è precluso”.

Con riguardo al secondo punto, l’introduzione del regime di cassa ha anche inciso sulla durata dell’opzione per la contabilità ordinaria la quale, a decorrere dal 2017, ha efficacia triennale e non più annuale in quanto il passaggio al regime ordinario comporta la modifica dei criteri di determinazione del reddito (da cassa a competenza) e non solo degli adempimenti contabili (art. 18 comma 8 del DPR 600/73 e art. 3 del DPR 442/97).

La durata dell’opzione per la contabilità ordinaria ha efficacia triennale

Per i soggetti che hanno scelto di passare alla contabilità ordinaria dal 2017 (e fino al 2019 compreso) l’opzione va comunicata nella prossima dichiarazione IVA 2018 (rigo VO20 casella 1).
Va poi considerata l’ipotesi opposta – esaminata dalla circ. n. 11/2017 (§ 6.7) – di revocadella contabilità ordinaria adottata per il 2016 e di passaggio a quella semplificata nel 2017. In tal caso nella prossima dichiarazione IVA andrà barrata la casella della revoca dell’opzione. Inoltre, sempre tale circolare aveva precisato che “tenuto conto che i chiarimenti relativi al regime semplificato sono resi in corso d’anno, coloro che per il 2017 hanno tacitamente rinnovato l’opzione per la contabilità ordinaria, possono revocare nel 2018 la scelta operata per applicare il regime semplificato”; in tale ipotesi la revoca dovrebbe esercitarsi in IVA 2019.

Da ultimo si segnala che sempre nell’ambito della dichiarazione IVA 2018 va esercitata l’opzione triennale per la tenuta semplificata dei registri IVA senza separata indicazionedegli incassi e dei pagamenti (art. 18 comma 5 del DPR 600/73 – c.d. metodo “presuntivo”). Come da regola generale del DPR 442/97, la comunicazione in dichiarazione IVA è effettuata a posteriori, mentre la tenuta semplificata dei registri e i conseguenti effetti ai fini reddituali vanno osservati “sin dall’inizio dell’anno o dell’attività” (2017).