Se entro il 30 novembre si paga la prima rata e si sfora anche solo di un giorno nel versare la seconda, viene meno la dilazione

Di Alfio CISSELLO

Per effetto dell’art. 1 del DL 148 del 2017, tuttora in corso di conversione in legge, il legislatore ha postergato al 30 novembre 2017 le prime due rate da rottamazione dei ruoli, che, ordinariamente, sono scadute il 31 luglio e il 30 settembre.

Siccome la terza rata scade il prossimo 30 novembre, per mantenere i benefici della rottamazione, in sostanza, entro fine mese bisogna pagare tre rate.
La proroga vale per tutti coloro i quali non hanno pagato le rate, le hanno pagate tardi oppure hanno versato un importo insufficiente.
Questi ultimi soggetti, entro fine mese, devono solo integrare i versamenti; ove, per una qualsiasi ragione, emergano difficoltà nell’effettuare l’integrazione, bisogna recarsi presso gli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Come emerge dalle FAQ pubblicate sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione, la proroga concerne anche la prima e unica rata, in altre parole i soggetti che, nella domanda di rottamazione dei ruoli (il cui termine è scaduto lo scorso 21 aprile), non avevano optato per il pagamento rateale.

L’avvenuta postergazione del termine non è di poco conto.
Infatti, ai sensi dell’art. 6 del decreto n. 193 del 2016, il pagamento tardivo, insufficiente nonché omesso anche di una sola delle rate ha due effetti molto pesanti:
– decade la rottamazione (quindi riemerge, a pieno titolo,  il debito relativo a sanzioni amministrative e interessi di mora, poste di diritto stralciate come conseguenza della rottamazione);
– l’intero carico viene escusso in unica soluzione, senza possibilità di chiedere la dilazione dei ruoli.

Bisogna a questo punto chiedersi cosa succede se il debitore, per mancanza di fondi, non riesce a pagare le somme, per la totalità o per l’intero.
Come affermazione di carattere generale, se non si è certi di poter versare le rate e di rispettare le scadenze, potrebbe essere opportuno non versare nulla, o meglio non versare nulla in merito alla rottamazione dei ruoli per evitare i pesanti effetti della decadenza, prima menzionati.

Detta considerazione prende le mosse dal fatto che, salvo prossimi chiarimenti ufficiali, il mancato (ma anche tardivo oppure insufficiente) versamento della prima rata o della totalità delle somme, da un lato, impedisce come naturale l’accesso alla rottamazione, dall’altro, non causa l’impossibilità, in senso assoluto, di dilazionare il debito.
Ciò scaturisce da quelli che, in precedenza, erano stati i chiarimenti di Agenzia delle Entrate-Riscossione in merito all’omesso pagamento della prima rata o dell’unica rata, in scadenza al 31 luglio 2017.

Se non si paga nulla sembra possibile riprendere le rate pregresse

Tirando le somme, se entro il 30 novembre nulla viene pagato, il debitore potrebbe ancora recarsi presso gli uffici degli Agenti della riscossione per poter riprendere le rate del piano di dilazione in essere, mentre, ma su ciò potrebbero sollevarsi seri dubbi, sembra che nessuna dilazione possa essere accordata per i debitori che, in origine, non l’avessero mai chiesta in relazione ai debiti oggetto di domanda di rottamazione.
Invece, se, per ipotesi, entro il 30 novembre si paga la prima rata e si sfora anche di un solo giorno nel pagamento della seconda (nel senso che questa viene pagata il 1° dicembre), si decade e la dilazione, in ogni caso, non spetta più.

Rammentiamo che le ultime tre rate (scadenti il 30 novembre 2017, il 30 aprile 2018 e il 30 settembre 2018) non sono state oggetto di nessuna proroga.