Il curatore può promuovere l’accertamento dello stato d’insolvenza per imprese del gruppo non ancora assoggettate alla procedura

Di Roberta VITALE

L’art. 3 della legge di delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza introduce principi e criteri direttivi per una disciplina ad hoc della crisi del gruppo societario (si veda “Riforma anche per la disciplina della crisi dei gruppi di imprese” del 21 ottobre 2017).

La legge delega il Governo ad adottare una serie di regole procedurali anche nell’ambito dello svolgimento di una gestione unitaria della crisi e dell’insolvenza di gruppo.
Più nello specifico, viene riconosciuta la possibilità per le imprese, in crisi o insolventi, di presentare un unico ricorso contenente la domanda di omologazione di un accordo unitario di ristrutturazione dei debiti, di ammissione al concordato preventivo o di liquidazione giudiziale (che andrebbe a sostituire quella del fallimento – art. 2, comma 1, lett. a), rimanendo comunque autonome le rispettive masse attive e passive. Qualora le imprese abbiano la propria sede in circoscrizioni giudiziarie diverse, occorrerà predeterminare il criterio attributivo della competenza, per la gestione unitaria delle rispettive procedure concorsuali.

Quanto alla gestione unitaria della liquidazione giudiziale di gruppo, il Governo dovrà prevedere un solo giudice delegato e un solo curatore, ma con la specificazione che i comitati dei creditori restano distinti per ciascuna impresa del gruppo.
Si segnala che, anche nel caso di gestione unitaria della procedura di concordato preventivo, unici saranno il giudice delegato e il commissario giudiziale; unico sarà altresì il fondo per le spese di giustizia.

Sussistenza di un unico curatore

Nella gestione unitaria della liquidazione giudiziale di gruppo, dovrà, poi, essere prestabilito un criterio di ripartizione proporzionale dei costi della procedura tra le singole imprese del gruppo.

Sarà, infine, introdotta la disciplina di eventuali proposte di concordato liquidatorio giudiziale, in conformità alla previsione dell’art. 7, comma 9, lett. d) della legge delega, ai sensi del quale il Governo, con riguardo alla gestione della procedura di liquidazione giudiziale, dovrà adottare misure dirette a “disciplinare e incentivare le proposte di concordato liquidatorio giudiziale da parte di creditori e di terzi, nonché dello stesso debitore, ove questi apporti risorse che incrementino in modo apprezzabile l’attivo”.

Disposizioni più specifiche sono dettate, infine, per i poteri del curatore, che potranno essere esercitati anche nei confronti di imprese non insolventi del gruppo.
In particolare, il Governo dovrà prevedere l’attribuzione al curatore del potere di azionare rimedi contro operazioni realizzate nella fase precedente l’accertamento dello stato di insolvenza e dirette a spostare risorse a un’altra impresa del gruppo, a danno dei creditori.

Al curatore, inoltre, dovrà essere attribuita la possibilità di esercitare le azioni diresponsabilità di cui all’art. 2497 c.c., in tema di regime di responsabilità delle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento di altre società.
Il curatore potrà anche procedere con la denuncia di gravi irregolarità gestionali nei confronti degli organi di amministrazione delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale.

Nel caso si ravvisi l’insolvenza di imprese del gruppo non ancora assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, il curatore avrà due possibilità (che vengono poste in alternativa):
– segnalare tale circostanza agli organi di amministrazione e di controllo;
– promuovere direttamente l’accertamento dello stato di insolvenza di tali imprese.