Il MEF precisa che lo slittamento ha carattere di eccezionalità e che i crediti 2017 non completati vanno a sommarsi ai 20 del 2018

Di Stefano DE ROSA

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo dei revisori legali per il 2017 (ovvero della maturazione dei 20 crediti richiesti dalla legge) sono ritenuti utili tutti i corsi e gli eventi formativi erogati dai canali di formazione autorizzati che si siano svolti entro il 31 dicembre 2018, purché conformi al programma ministeriale 2017.

A sancire tale proroga è intervenuta ieri la circolare n. 28 del Dipartimento della Ragioneria dello Stato del MEF, che integra la circolare n. 26/2017; quest’ultima, ove non sia diversamente disposto, si considera integralmente confermata.
Tale proroga è stata ritenuta necessaria per tener conto degli interventi di natura straordinaria per l’impianto e la messa in esercizio del sistema di formazione continua che hanno per lo più trovato finalizzazione nel secondo semestre dell’anno.

Si ricorda, a tal proposito, che le istruzioni circa i criteri di acquisizione dei crediti formativi da parte dei revisori legali e le modalità di accreditamento degli enti pubblici e privati interessati ad erogare formazione in tale ambito sono stati resi disponibili all’inizio del mese di luglio scorso, con la richiamata circolare n. 26/2017.
Nel documento in esame viene sottolineato come siano state, inoltre, considerate le difficoltà manifestate dagli enti formatori in relazione alla concentrazione degli eventi formativi nel solo ultimo trimestre dell’anno in corso, con conseguenti effetti potenzialmente distorsivi sulla scelta degli argomenti e dei corsi da frequentare, privilegiando quelli immediatamente disponibili.

In ogni caso, precisa il MEF, l’elasticità dei termini consentita in relazione al 2017 ha carattere eccezionale. Pertanto, per l’anno 2018 i revisori legai saranno tenuti all’obbligo formativo, in modo autonomo rispetto ai crediti da maturare nell’ambito della formazione 2017, in conformità ai contenuti del Programma annuale di formazione 2018 che il Ministero si appresta ad approvare.

Chi, ad esempio, entro il prossimo 31 dicembre avrà maturato solo 12 crediti per l’annualità 2017, nell’anno successivo dovrà acquisire i restanti 8 che andranno a sommarsi all’ammontare minimo di 20 crediti per il 2018. Per il computo dei crediti formativi 2017 il MEF provvederà ad aggiornare il relativo totale, non appena in possesso di tutti i dati da parte dei soggetti erogatori.

Si ricorda che l’attività formativa (a cui sono tenuti tutti gli iscritti al Registro, sia nella sezione A che nella sezione B) può essere svolta:
– mediante programmi a distanza del MEF;
– partecipando a corsi a distanza o in aula presso società o enti pubblici e privati accreditati dal MEF (il cui elenco è pubblicato sul portale della revisione legale);
– presso gli albi professionali di appartenenza;
– presso società di revisione (per coloro che collaborano all’attività di revisione legale o sono responsabili della revisione all’interno delle stesse).

I vari canali di formazione possono essere complementari tra loro

Tali canali non devono intendersi necessariamente alternativi ma, come si legge nella circolare, possono essere utilizzati in modo complementare dal revisore che può in questo modo scegliere i corsi più adatti alla propria esperienza professionale e alle proprie necessità.

Dei 20 crediti formativi da ottenere in ciascuna annualità almeno 10 devono riguardare materie caratterizzanti la revisione legale, che nel programma formativo del MEF (che è stato di recente aggiornato con le materie di revisione degli enti locali) sono definite Materie Gruppo A. Gli altri 10 crediti formativi annui possono essere conseguiti nelle restanti materie di cui all’art. 4 comma 2 del DLgs. 39/2010, che nel programma formativo del MEF sono definite Materie Gruppo B e C.