La procedura non dovrebbe mutare rispetto ai modelli IVA e REDDITI

Di Alfio CISSELLO e Massimo NEGRO

Si avvicina il termine ultimo per la presentazione del modello 770/2017, che, grazie alla proroga disposta con il DPCM 26 luglio 2017, è stato postergato dal 31 luglio al 31 ottobre.
Naturalmente, detta proroga ha riflesso sui termini per il ravvedimento operoso, tanto per le infedeli dichiarazioni e le violazioni sull’applicazione/versamento delle ritenutedegli anni passati, quanto per la tardiva dichiarazione.

Con la circolare Eutekne per professionisti n. 9, si analizzano tutti gli aspetti tecnico-applicativi del ravvedimento operoso sui modelli 770 nonché sulle violazioni inerenti alle ritenute.
L’omessa dichiarazione è punita con una sanzione dal 120% al 240% delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro. Ove le ritenute su compensi, interessi e altre somme siano state interamente versate, la sanzione è invece da 250 euro a 2.000 euro

In questo intervento vedremo come è possibile ravvedere la tardiva dichiarazione, il cui termine, ai sensi della lettera c) dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 472/97, è di novanta giorni dal relativo termine di presentazione.
Per prima cosa, in coerenza con quanto appena accennato, evidenziamo che il termine ultimo per ravvedere la tardiva dichiarazione coincide con il 29 gennaio 2018.
Relativamente alle modalità per il ravvedimento operoso, non resta che richiamare le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 42 del 2016, che, in armonia con il pregresso orientamento, continua, per favorire i contribuenti, a equiparare la dichiarazione omessa/tardiva a una dichiarazione dalla quale non emergono imposte (o, nel nostro caso, ritenute) da versare.

Allora, entro il 29 gennaio 2018 bisogna:
– presentare il modello 770/2017 omesso,
– pagare la somma di 25 euro per la tardività (sanzione da 250 euro, per dichiarazione omessa da cui non emergono ritenute da versare, ridotta al decimo), con codice tributo 8906.
Se, poi, risultano ritenute non versate, occorre anche:
– versare le ritenute con il corrispondente codice tributo;
– versare gli interessi legali sino al giorno di effettivo pagamento;
– versare le sanzioni ridotte, che, a seconda della condotta del contribuente, possono essere del 20% dell’ammontare della ritenuta oppure del 30% (si rinvia alla circolare Eutekne per approfondimenti).

Che succede se spira il termine del 29 gennaio senza che il sostituto d’imposta si sia ravveduto?

Attenzione ai risvolti penali della condotta

Naturalmente, il ravvedimento operoso non potrà più avvenire, ma la presentazione ultratardiva della dichiarazione sarebbe in varie ipotesi comunque opportuna, specie se accompagnata dal versamento delle ritenute.
Dal 2016, in ragione del DLgs. 158/2015, che ha modificato l’art. 5 del DLgs. 74/2000 introducendo il comma 1-bis, anche l’omessa dichiarazione del sostituto d’imposta ha rilevanza penale se è superata la soglia dei 50.000 euro.
Se, tuttavia, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dell’anno successivo (31 luglio 2018, salvo proroghe), la dichiarazione viene presentata, le ritenute risultano versate e non sono iniziati controlli penali o fiscali, il reato non è punibile.

Invece, sul versante amministrativo, ai sensi dell’art. 2 comma 1 DLgs. 471/97, ove la dichiarazione sia presentata entro il termine per l’invio di quella successiva e comunque prima dell’inizio di un controllo fiscale, la sanzione è dimezzata, e diviene quindi dal 60% al 120% delle ritenute non versate, con un minimo di 200 euro. Se non ci sono ritenute da versare, la sanzione è da 150 euro a 500 euro.