L’altro comproprietario che non vi ha dimora e residenza anagrafica dovrà scontare l’IMU «ordinaria»

Di Stefano SPINA e Arianna ZENI

L’abitazione principale non costituisce presupposto impositivo ai fini dell’IMU, a meno che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (art. 1 comma 740 della L. 160/2019). Per fruire dell’esenzione, tuttavia, occorre che il possessore e i componenti del suo nucleo familiare non solo dimorino abitualmente nell’immobile ma vi risiedano anagraficamente.

Dunque, la norma richiede la compresenza di un elemento formale (residenza anagrafica) e uno sostanziale (dimora abituale) da riscontrarsi non solo in capo al soggetto passivo, ma anche ai componenti del suo nucleo familiare. In mancanza di questo doppio requisito, l’immobile è da considerarsi “a disposizione” ed è assoggettato ad IMU con applicazione dell’aliquota ordinaria.

Nei casi più semplici, quindi, quando un soggetto è proprietario dell’unità immobiliare nella quale dimora abitualmente e risiede anagraficamente è agevole stabilire la spettanza dell’esenzione ai fini dell’IMU.
Quando il soggetto possiede soltanto in parte l’immobile (ad esempio perché comproprietario al 50%), tuttavia, l’esenzione da IMU riguarda soltanto la parte posseduta che soddisfa i requisiti di dimora e residenza anagrafica. Infatti, per effetto dell’art. 1 comma 743 della L. 160/2019 “in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni”. L’altro comproprietario, per il quale l’unità non costituisce la sua abitazione principale, dovrà scontare l’IMU secondo le modalità “ordinarie”.

La possibilità, in capo ai coniugi, di avere residenze distinte, tuttavia, ha fatto sì che gli stessi possano legittimamente risiedere in immobili diversi (si veda anche “Residenza civilistica e anagrafica non per forza coincidenti” del 10 gennaio 2019) situati nello stesso Comune oppure in Comuni diversi.

Per essi, a partire dal 2022, il trattamento fiscale è staro sostanzialmente uniformato per effetto dell’art. 5-decies del DL 146/2021 inserito in sede della sua conversione, che ha modificato il comma 741 dell’art. 1 della L. 160/2019.
Nel caso i coniugi risiedano anagraficamente in due differenti immobili situati in Comuni diversi, quindi, dal 2022, le agevolazioni si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare stesso. Tale scelta dovrà essere comunicata nella dichiarazione IMU da presentare al Comune di ubicazione dell’immobile da considerare abitazione principale.

Allo stesso modo, i coniugi che risiedono anagraficamente in due differenti immobili situati nello stesso Comune hanno diritto alle agevolazioni IMU per l’abitazione principale per un solo immobile ed anche in questo caso la scelta dovrà essere comunicata nella dichiarazione IMU.

Allo stato attuale, quindi, il nuovo comma 741 risolve la questione delle agevolazioni IMU per l’abitazione principale dei componenti dello stesso nucleo familiare nel solo caso in cui i coniugi possiedano il 100% dell’uno o dell’altro immobile.
Si pensi, ad esempio, al marito proprietario al 100% di un immobile in Milano dove ha anche residenza anagrafica ed alla moglie proprietaria al 100% di un immobile in Torino dove ha anche residenza anagrafica. In tal caso sarà possibile scegliere per quale dei due immobili beneficiare delle agevolazioni IMU (esenzione o aliquota ridotta).
La stessa regola si applica se gli immobili, interamente di proprietà di uno e dell’altro coniuge, sono situati nello stesso Comune.

Le cose si complicano, tuttavia, nei casi in cui gli immobili siano posseduti in comproprietà tra i coniugi.
La disposizione contenuta nel comma 741 menzionato, infatti, deve essere letta unitamente a quella contenuta nel successivo comma 743 dell’art. 1 della L. 160/2019 in riferimento alla comproprietà.

In assenza di chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria, che, si auspica, arrivino in tempo utile per la determinazione del saldo 2022, una interpretazione prudenziale della norma non può che portare alla conclusione che le agevolazioni IMU previste per l’abitazione principale spettino al solo possessore che soddisfa il duplice requisito della dimora e residenza anagrafica.

Se il marito è proprietario al 100% dell’immobile in Milano dove ha residenza anagrafica e la moglie è comproprietaria per il 50% con il marito dell’immobile in Torino dove ha residenza anagrafica, i coniugi si troverebbero in una situazione paradossale. Scegliendo di fruire dell’agevolazione per l’immobile di Milano, essendovi coincidenza tra proprietà e residenza, la stessa spetterebbe sull’intera proprietà; viceversa optando per l’immobile di Torino la moglie potrebbe beneficiare dell’agevolazione soltanto con riguardo alla sua quota di possesso, mentre il marito dovrà scontare l’imposta essendo carente, per la propria quota, del requisito della residenza anagrafica.