La funzione non è solo quella di monitorare i massimali

Di Pamela ALBERTI

Nell’ambito dell’autodichiarazione relativa alla verifica del rispetto dei massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato COVID è possibile anche allocare gli aiuti del regime “quadro” nei diversi massimali (per approfondimenti sull’autodichiarazione, si rinvia alla Scheda di Aggiornamento dedicata).

Sul contenuto dell’autodichiarazione, con la risposta a interrogazione parlamentare 11 maggio 2022 n. 5-08035 (in cui viene confermato il termine di presentazione del 30 giugno 2022), è stato infatti affermato che nella stessa vengono richieste informazioni che non sono in possesso dell’Agenzia delle Entrate, vale a dire:
– le imprese con cui il beneficiario si trova in una relazione di controllo, ai fini della definizione di impresa unica;
– l’allocazione degli aiuti ricevuti nella Sezione 3.1 e/o nella Sezione 3.12 (il beneficiario, infatti, può scegliere nell’autodichiarazione se allocare l’aiuto in tutto o in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti) e la sussistenza dei relativi requisiti;
– in caso di superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e/o 3.12, le modalità con cui il beneficiario intende sanare tale irregolarità (uso dei massimali più elevati introdotti medio tempore, riversamento tramite modello F24 oppure scomputo da aiuti successivi).
Non vengono, invece, richiesti i dati già in possesso dell’Amministrazione finanziaria e delle altre amministrazioni quali, ad esempio, gli importi degli aiuti fruiti.

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dalle predette Sezioni, secondo le istruzioni all’autodichiarazione, occorre tenere conto delle misure fiscali del regime “quadro”, elencate nella sezione I quadro A, unitamente a tutte le altre misure agevolative riconosciute nell’ambito delle citate Sezioni 3.1 e 3.12, per le quali va compilata la sezione II “Altri aiuti” del quadro A (ad esempio, credito d’imposta per le rimanenze di magazzino settore tessile).
La verifica del rispetto dei massimali va effettuata considerando la data di concessione di ogni singola misura agevolativa (per quelle del regime “ombrello”, individuata nella “tabella aiuti” allegata alle istruzioni per l’autodichiarazione) e considerando la nozione comunitaria di “impresa unica”.

Le istruzioni per la compilazione del modello di autodichiarazione precisano inoltre che i massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 sono cumulabili, per cui il massimale complessivo risulta essere pari a 11,8 milioni di euro, non per gli stessi costi ammissibili e ferma restando la tassatività delle misure del regime “quadro” elencate nell’art. 1 comma 13 del DL 41/2021.

Tanto premesso, per le misure comprese nel regime “ombrello”, come rilevano le istruzioni e la risposta n. 5-08035, è possibile “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito. Tale meccanismo è però applicabile solo per le misure comprese nel regime “ombrello” (per quelle non comprese rileva la Sezione del Quadro temporaneo nell’ambito della quale la misura è stata autorizzata dalla Commissione europea).

Secondo le istruzioni per la compilazione dell’autodichiarazione, in caso di applicazione di tale meccanismo occorre, oltre a barrare nel quadro A entrambe le caselle “Sez. 3.1” e “Sez. 3.2”, compilare il quadro D indicando:
– in colonna 1 il codice dell’aiuto che si intende allocare in entrambe le Sezioni (desunto dalla “tabella aiuti” allegata alle citate istruzioni);
– in colonna 2 e 4, rispettivamente, l’importo della misura allocato nella Sezione 3.1 e quello allocato nella Sezione 3.12;
– in colonna 3 e 5 la quota degli importi già riportati in colonna 2 e 4 che sono stati eventualmente dichiarati nel prospetto degli aiuti di stato del modello REDDITI/IRAP 2021, relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Nel caso in cui il dichiarante abbia ricevuto aiuti inclusi nel regime “ombrello” in misura superiore ai massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12, dovrà essere compilato lo specifico riquadro dell’autodichiarazione, dichiarando, oltre all’importo eccedente e ai relativi interessi di recupero, se tale ammontare va scomputato dal massimale previsto dalla Sezione 3.12 fino al 27 gennaio 2021 oppure dalle nuove soglie previste dal 28 gennaio 2021 dalle predette Sezioni 3.1 o 3.12 come modificate dalla Comunicazione C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, di cui si intende usufruire alle condizioni ivi previste.

Ad esempio, secondo le istruzioni, nel caso in cui il beneficiario dovesse sforare il limite del massimale stabilito nel corso del primo periodo di vigenza della Sezione 3.1 (pari a 800.000 euro fino al 27 gennaio 2021) e non avesse la possibilità di allocare l’eccedenza all’interno della Sezione 3.12 (per mancanza dei requisiti ivi stabiliti), l’eccedenza non spettante potrebbe trovare capienza, con applicazione degli interessi da recupero, all’interno del nuovo e differente massimale della medesima Sezione, non interamente coperto.