Viene comunque richiesta un’attiva collaborazione con i verificatori
La posizione fiscale del contribuente può essere ricostruita in conformità a dichiarazioni rilasciate da quest’ultimo in occasione di una verifica fiscale e, in generale, nella fase di accertamento.
Proprio per tale ragione assume rilevanza la condotta tenuta dal contribuente in sede accertativa.
Ieri, 11 maggio 2022, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14889, ha sostanzialmente confermato che la partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica senza contestazioni potrebbe equivalere ad accettazione delle stesse e dei loro risultati.
Tuttavia, al § 3.2 viene previsto: “Va, peraltro, precisato che la partecipazione del contribuente deve essere effettiva, nel senso di un’attiva collaborazione con i verificatori, consistente nel fornire le indicazioni ritenute dagli stessi utili ai fini dell’accertamento (non solo con riferimento alla rappresentatività del campione, ma anche, ad esempio, alla tipologia di attività esercitata, alle metodologie di lavorazione, sull’organizzazione del lavoro, ai fornitori, ecc.); ne consegue che la semplice assistenza silente e non collaborativa non può mai implicare accettazione delle operazioni e dei loro risultati”.
La vicenda prende le mosse da un avviso di accertamento IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2007. Mediante l’atto impositivo venivano rideterminati i ricavi in applicazione di una percentuale sul costo del venduto maggiore di quella risultante dalla contabilità e contestati i costi relativi alle prestazioni di servizio rese a una srl in quanto non sufficientemente documentati, nonché la detraibilità della relativa IVA. Venivano, inoltre, contestate la contabilizzazione di sopravvenienze attive di competenza dell’anno d’imposta 2006 e una nota di credito emessa ma non supportata da idonea documentazione giustificativa.
Dinnanzi alla Cassazione l’Agenzia delle Entrate ha dedotto la violazione dell’art. 10 comma 1 della L. 212/2000, evidenziando che la società contribuente non avesse contestato, in sede di accesso, le modalità con le quali l’Amministrazione finanziaria aveva proceduto alla determinazione della percentuale di ricarico, sottoscrivendo il verbale finale. Per tale ragione non vi sarebbero stati più margini per porre in discussione dette modalità, anche per il carattere confessorio delle dichiarazioni rese e per la valenza probatoria del processo verbale di constatazione.
I giudici di legittimità accolgono tale impostazione facendo propri gli insegnamenti secondo cui “la partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica senza contestazioni (nella specie, in ordine alla rappresentatività del campione di prodotti posti a base del calcolo della percentuale di ricarico), pur in mancanza di un’approvazione espressa, equivale sostanzialmente ad accettazione delle operazioni stesse e dei loro risultati, attesi la facoltà e l’onere di formulare immediatamente il proprio dissenso” (Cass. 29 luglio 2016 n. 15851 e 26 gennaio 2004 n. 1286).
C’era stata comunque una partecipazione al contraddittorio a opera della contribuente, che non poteva nel processo sostenere “l’incomprensibilità dell’operato dell’Amministrazione finanziaria a fronte di valutazioni che (…) non ha in alcun modo contestato”.
In pratica, secondo il precedente più risalente, se il contribuente avesse avuto qualcosa da contestare sulle operazioni di verifica, avrebbe dovuto, e potuto, formulare immediatamente, seduta stante, il proprio dissenso e pretendere che le proprie contestazioni fossero riportate sul verbale. Oppure, in caso di rifiuto da parte dei verbalizzanti di porle a verbale, comunicare immediatamente per iscritto la propria protesta, segnalando il rifiuto e ribadendo le contestazioni.
La partecipazione del contribuente, prosegue la sentenza in commento, deve essere effettiva, nel senso di un’attiva collaborazione con i verificatori, consistente nel fornire le indicazioni ritenute dagli stessi utili ai fini dell’accertamento (non solo con riferimento alla rappresentatività del campione, ma anche, ad esempio, alla tipologia di attività esercitata, alle metodologie di lavorazione, sull’organizzazione del lavoro, ai fornitori, ecc.).
Tuttavia, dal mero silenzio e, più in generale, dalla mera inerzia del contribuente non si può ricavare che lo stesso abbia accettato le risultanze della verifica fiscale come puntualizzato nel passo della sentenza prima riportato.
A margine si segnala che la giurisprudenza ha affrontato anche il caso in cui le dichiarazioni del contribuente rese in sede di verifica vengano smentite. In tale ipotesi è stato affermato che il lungo tempo trascorso tra la dichiarazione e la sua ritrattazione depone per la inattendibilità di quest’ultima (C.T. Reg. Genova 15 febbraio 2017 n. 235/6/17).